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Ordinanza — n. 33155/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33155/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33155/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHARSAS NOUR EDDINE nato il 05/05/1978 avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIUDICE DI PACE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con il provvedimento in epigrafe il Giudice di Pace di Avezzano condannava Nour Eddine Kharsas alla pena di 10.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286, commesso ad Avezzano il 07/04/2017. Avverso tale. sentenza Nour Eddine Kharsas, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, censurato per il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33155/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso proposto da Nour Eddine Kharsas, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Giudice di Pace di Avezzano in conformità delle emergenze probatorie.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione indennità per persecuzione etnica esenzione dalla pena sanzione disciplinare del notaio indegnità del diritto d'asilo abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHARSAS NOUR EDDINE nato il 05/05/1978 avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIUDICE DI PACE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento in epigrafe il Giudice di Pace di Avezzano condannava Nour Eddine Kharsas alla pena di 10.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 28 luglio 1998, n. 286, commesso ad Avezzano il 07/04/2017. Avverso tale. sentenza Nour Eddine Kharsas, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, censurato per il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n.

74.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso proposto da Nour Eddine Kharsas, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Giudice di Pace di Avezzano in conformità delle emergenze probatorie.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). Il Giudice di Pace di Avezzano, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Kharsas, nei termini correttamente esplicitati nella sentenza impugnata.

Tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse del ricorrente, non potendosi ipotizzare, tenuto conto dell'assenza di giustificazioni alla sua permanenza nel territorio italiano e della sua condizione di recidivo, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 34 d.lgs. n. 74 del 2000. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da Nour Eddine Kharsas deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonze Enrico Giuseppe Sand