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Ordinanza — n. 33153/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33153/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33153/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano - pronunciandosi nei confronti di Walter Botta, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 12/07/2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 07/02/2019 -, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in quattro anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33153/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Walter Botta deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTA WALTER nato a GIUSSANO il 20/10/1955 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano - pronunciandosi nei confronti di Walter Botta, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 12/07/2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 07/02/2019 -, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in quattro anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.

2. Avverso la sentenza di appello Walter Botta, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, censurato per il giudizio circostanziale formulato dalla Corte territoriale milanese, che appariva elusivo dai parametri ermeneutici affermati in sede di annullamento con rinvio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Walter Botta è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito . della vicenda processuale, relativamente alla quantificazione delle pentg#53gé, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 12/07/2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 07/02/2019.

Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell'08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01; Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01).

La Corte di appello di Milano, infatti, si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in riferimento alla sentenza presupposta, che imponeva il riesame della vicenda processuale relativamente alle pene principali e alle pene accessorie irrogate a Botta in conseguenza della sua condanna. A queste indicazioni ermeneutiche, dunque, la Corte di appello di Milano si conformava correttamente, rideterminando sia le pene principali sia le pene accessorie, che venivano quantificate, le prime, in quattro anni di reclusione, le seconde, nell'inabilitazione all'esercizio di un'imprescommerciale e all'esercizio Otto di uffici direttivi di qualsiasi impresa per la durata di da anni.

In questa univoca cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Botta discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dalla Corte di appello di Milano sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni della condotta dell'imputato, che non consentivano la formulazione del giudizio circostanziale invocato dalla difesa del ricorrente, anche alla luce dell'elevato disvalore dei suoi comportamenti criminosi (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01) 1 rib-wAh 31,45qukt-Nr, dia Si consideri, infine, con specifico riferimento all'imputato zgyiri e le circostanze attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione del ricorrente.

La necessità di un giudizio che coinvolga tali posizioni nel loro complesso - e che impediva la formulazione del giudizio circostanziale invocato dal difensore di Botta, sulla scorta delle argomentazioni richiamate - è sintetizzata dal principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).3.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Walter Botta deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd