Ordinanza — n. 33152/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIELA FRANCESCO nato a MISTERBIANCO il 28/02/1956 avverso l'ordinanza del 15/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI Sto avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; d,,;., Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli hìar3v., fI hai a -srovvi.,,h,v, é-446k« is a za os a a rancesco Riela finalizzata a ottenere una misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena detentivarttoveva scontare. Avverso tale ordinanza l'istante dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata il 22/01/2020, riservando il successivo deposito dei relativi motivi al suo difensore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33152/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLI Sto avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; d,,;., Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli hìar3v., fI hai a -srovvi.,,h,v, é-446k« is a za os a a rancesco Riela finalizzata a ottenere una misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena detentivarttoveva scontare. Avverso tale ordinanza l'istante dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata il 22/01/2020, riservando il successivo deposito dei relativi motivi al suo difensore.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIELA FRANCESCO nato a MISTERBIANCO il 28/02/1956 avverso l'ordinanza del 15/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI Sto avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
d,,;., Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli hìar3v., fI hai a -srovvi.,,h,v, é-446k« is a za os a a rancesco Riela finalizzata a ottenere una misura alternativa alla detenzione in relazione alla pena detentivarttoveva scontare. Avverso tale ordinanza l'istante dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata il 22/01/2020, riservando il successivo deposito dei relativi motivi al suo difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Francesco Riela è inammissibile. Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. ci), e 591, comma 1, lett. t), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove era detenuto, né Riela, né il suo difensore, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso. Inol Yr, ,ì1 Lor so rn .51/4A0.1 tnri.44,14elh (131 Kis,14 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonze Enrico Giuseppe Sandrini irq