Ordinanza — n. 33151/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLMI DENIS nato a PARMA il 17/10/1969 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAgto avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso per cassazione, così qualificatala richiesta di riesame dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Bologna il 02/12/2020, presentata da Denis Olmi, risulta proposto personalmente dall'istante e sottoscritto il 23/01/2024. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33151/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Denis Olmi, così qualificata la sua richiesta di riesame dell'ordinanza presupposta, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLMI DENIS nato a PARMA il 17/10/1969 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAgto avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione, così qualificatala richiesta di riesame dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Bologna il 02/12/2020, presentata da Denis Olmi, risulta proposto personalmente dall'istante e sottoscritto il 23/01/2024. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Denis Olmi, così qualificata la sua richiesta di riesame dell'ordinanza presupposta, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
tO tuc. Qualificata la richiesta di riesame (1Ijub2 ricorso per cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale n ro Centonze Enrico Giuseppe Sandrini IN TA I