Ordinanza — n. 33150/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDOLFI SALVATORE nato a NAPOLI il 10/02/1983 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del GIP TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; E IN DIRITTO Candolfi Salvatore, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in rubrica con cui il GIP del Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza del Candolfi di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod.proc.pen. tra i fatti giudicati (e già unificati tra loro ex art. 81 cpv. cod.pen. in sede di cognizione) con due sentenze rispettivamente emesse dal Tribunale di Ferrara e dal GUP presso il medesimo Tribunale il 16.01.2015 e il 23.01.2018 e quelli, commessi in Belgio nel 2012, giudicati con la sentenza pronunciata il 30.06.2015 dalla Corte d'appello di Gand e riconosciuta in Italia con sentenza 12.05.2016 della Corte d'appello di Napoli; deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 671 cod.proc.pen. e 3 comma 1 D.Lgs. n. 73 del 2006, censurando le argomentazioni con cui l'ordinanza impugnata aveva escluso che la possibilità di riconoscere la continuazione in executivis rientrasse tra gli effetti derivanti dal riconoscimento della sentenza di condanna emessa da un giudice straniero alla stregua del disposto dell'art. 12 cod.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod.proc.pen, artt. 671 cod.proc.pen, art. 12 cod.pen; Ordinanza — n. 33150/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni e ha chiesto la trasmissione del ricorso alla prima sezione penale di questa Corte. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio per cui è inapplicabile in executivis la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.» (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Piscioneri, Rv. 259035); né tale preclusione è superata dall'art. 3 d.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDOLFI SALVATORE nato a NAPOLI il 10/02/1983 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del GIP TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Candolfi Salvatore, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in rubrica con cui il GIP del Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza del Candolfi di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod.proc.pen. tra i fatti giudicati (e già unificati tra loro ex art. 81 cpv. cod.pen. in sede di cognizione) con due sentenze rispettivamente emesse dal Tribunale di Ferrara e dal GUP presso il medesimo Tribunale il 16.01.2015 e il 23.01.2018 e quelli, commessi in Belgio nel 2012, giudicati con la sentenza pronunciata il 30.06.2015 dalla Corte d'appello di Gand e riconosciuta in Italia con sentenza 12.05.2016 della Corte d'appello di Napoli; deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 671 cod.proc.pen. e 3 comma 1 D.Lgs. n. 73 del 2006, censurando le argomentazioni con cui l'ordinanza impugnata aveva escluso che la possibilità di riconoscere la continuazione in executivis rientrasse tra gli effetti derivanti dal riconoscimento della sentenza di condanna emessa da un giudice straniero alla stregua del disposto dell'art. 12 cod.pen.
Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito le proprie ragioni e ha chiesto la trasmissione del ricorso alla prima sezione penale di questa Corte. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio per cui è inapplicabile in executivis la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.» (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Piscioneri, Rv. 259035); né tale preclusione è superata dall'art. 3 d.
Igs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita (Sez. 5 n. 48059 del 2/10/2019, Balzano, Rv. 277650); infatti, la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 73/2016 non ha introdotto alcuna modifica, laddove all'art. 3, nello stabilire la rilevanza delle decisioni di condanna pronunciate da un'autorità straniera, stabilisce che esse "sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere", e ciò perché il regime del reato continuato non può essere considerato un effetto penale della condanna, in quanto presuppone un giudizio di merito (Sez. 1 n. 17502 del 23/01/2020, Rv. 279364).
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 3.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ale ie ne o Centonze Enrico Giuseppe Sandrini ,4Pn . 9,0