Ordinanza — n. 33149/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTA GIOVANNI nato a ANDRIA il 11/10/1980 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da Giovanni Tota e sottoscritto il 22/02/2020. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33149/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. A tali considerazioni deve aggiungersi che l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Tota discende ulteriormente dalla carenza di legittimazione a ricorrere avverso la diffida a osservare le prescrizioni della misura alternativa alla detenzione, non trattandosi di provvedimento immediatamente lesivo dei diritti dell'interessato.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTA GIOVANNI nato a ANDRIA il 11/10/1980 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da Giovanni Tota e sottoscritto il 22/02/2020. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 04/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. A tali considerazioni deve aggiungersi che l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Tota discende ulteriormente dalla carenza di legittimazione a ricorrere avverso la diffida a osservare le prescrizioni della misura alternativa alla detenzione, non trattandosi di provvedimento immediatamente lesivo dei diritti dell'interessato.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Tota deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales • d • Centonze Enrico Giuseppe Sandr