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Ordinanza — n. 33148/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33148/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33148/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JACOB GODSTIME nato il 01/01/1998 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti congiuntamente da Godstime Jacob, in relazione alla pena residua che doveva scontare. Avverso tale ordinanza Godstime Jacob, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari richiesti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bari con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33148/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Godstime Jacob è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Osserva il Collegio che, nel nostro ordinamento, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano statuto di dimora ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo verosimiglianza dei motivi d'asilo soggiorno settimanale revoca del permesso di dimora
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JACOB GODSTIME nato il 01/01/1998 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari rigettava l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della detenzione domiciliare, che erano stati richiesti congiuntamente da Godstime Jacob, in relazione alla pena residua che doveva scontare. Avverso tale ordinanza Godstime Jacob, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari richiesti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bari con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Godstime Jacob è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Osserva il Collegio che, nel nostro ordinamento, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo a Jacob, doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01).

Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che Godstime Jacob risulta scarcerato per espiazione della pena il 03/03/2021, prima della celebrazione dell'udienza del 17/06/2021, con la conseguente, sopravvenuta, carenza di interesse dell'impugnazione proposta davanti a questa Corte, che risulta connotata dal venire meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità sottese all'impugnazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Godstime Jacob deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. '

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonz