Ordinanza — n. 33147/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Ivano Gioacchino Prestipino è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale presuppostoy i che risulta vagliata, dalla Corte di appello di Caltanissetta in conformità delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33147/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ivano Gioacchino Prestipino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTIPINO IVANO GIOACCHINO nato a CALTANISSETTA il 13/01/1979 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta il 05/11/2019, con cui l'imputato Ivano Gioacchino Prestipino veniva condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen., accertato a Caltanissetta il 24/05/2015.
2. Avverso tale sentenza Ivano Gioacchino Prestipino, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori acquisiti — indispensabili ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità penale nei confronti dell'imputato, per il delitto di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen. — e del giudizio dosimetrico, che veniva censurato per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Ivano Gioacchino Prestipino è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale presuppostoy i che risulta vagliata, dalla Corte di appello di Caltanissetta in conformità delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Caltanissetta, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dalle Forze dell'Ordine nell'immediatezza dei fatti - su cui riferiva il teste Antonio Dico -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen., non lasciando residuare alcun dubbio sull'azione incendiaria posta in essere da Prestipinot, svAla Aca CohN,Aoth, farci:v4mhavi uv, fuoco rìozwAtio,),,,„ Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti 1 (413cP• dell'imputato Ivano Gioacchino Prestipino conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato oggetto di vaglio, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita presupposta e delle modalità con cui si svolgeva il controllo di polizia dal quale traeva origine il presente procedimento penale.
In questa univoca cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Prestipino discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dai Giudici di merito nisseni sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni della condotta dell'imputato, che non consentivano la concessione delle attenuanti generiche, invocata dal suo difensore, anche alla luce della sua condizione di recidivo, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in sénso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ivano Gioacchino Prestipino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Preside