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Ordinanza — n. 33146/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33146/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33146/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO DANIEL nato a COSENZA il 18/12/1990 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; • Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 06/10/201q, con cui l'imputato Daniel Giordano veniva condannato alla pena di otto mesi di arresto per il reato di cui agli artt. 81 e 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi a Cerisano tra il 20/10/2015 e il 20/12/2015. Avverso tale sentenza Daniel Giordano, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori acquisiti - indispensabili ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità - e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del reato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33146/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Né rileva l'intervenuta prescrizione del reato invocata residualmente dalla difesa del ricorrente, atteso che le condotte illecite in esame risultavano commesse tra il 20/10/2015 e il 20/12/2015, mentre la sentenza di appello veniva pronunciata il 24/09/2020, prima del decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto per la fattispecie contravvenzionale contestata a Giordano. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Daniel Giordano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena sanzioni penali carcerazione preventiva eccessiva controllo della commisurazione della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO DANIEL nato a COSENZA il 18/12/1990 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; •

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 06/10/201q, con cui l'imputato Daniel Giordano veniva condannato alla pena di otto mesi di arresto per il reato di cui agli artt. 81 e 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi a Cerisano tra il 20/10/2015 e il 20/12/2015. Avverso tale sentenza Daniel Giordano, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori acquisiti - indispensabili ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità - e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catanzaro in conformità delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;

Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Catanzaro, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione dei Carabinieri di Cerisano nell'immediatezza dei fatti - su cui riferiva il teste Ferdinando Muraca -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento alle ipotesi di reato di cui agli artt. 81 e 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di Giordano conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle sue condotte illecite e delle modalità con cui si svolgevano i controlli di polizia dai quali traeva origine il presente procedimento.

Né rileva l'intervenuta prescrizione del reato invocata residualmente dalla difesa del ricorrente, atteso che le condotte illecite in esame risultavano commesse tra il 20/10/2015 e il 20/12/2015, mentre la sentenza di appello veniva pronunciata il 24/09/2020, prima del decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto per la fattispecie contravvenzionale contestata a Giordano. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Daniel Giordano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente