Ordinanza — n. 33145/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Simone Borrelli, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33145/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che già erano state correttamente vagliate dalla Corte di assise di appello di Napoli. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di Borrelli.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI SIMONE nato a ERCOLANO il 23/11/1961 avverso l'ordinanza del 09/12/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Simone Borrelli, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi.
2. Avverso tale ordinanza Simone Borrelli, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Questa correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva il collegamento esecutivo esistentefle ipotesi di reato presupposte, corroboro clal vcoi3vo ruolo consortile svolto dal ricorrente all'interno del clan Birra-Iacomino di gRitr, reso evidente dal fatto che gli episodi delittuosi si inserivano nella contrapposizione esistente tra consorteria camorristica nella quale gravitava il ricorrente e il clan Ascione-Papale. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che già erano state correttamente vagliate dalla Corte di assise di appello di Napoli. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di Borrelli.
Si consideri che le ipotesi di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità delle condotte illecite presupposte, commesse in circostanze di tempo, di luogo e di persona differenti, rispetto alle quali privo di rilievo unificante appare il ruolo svolto da Borrelli nel c lan Birra-Iacomino di Pa p3i ll‘ D'altra parte, identificare l'unicità del disegno criminoso solo con la propensione Narrn (-Uv' del condannato ad agire come esponente del sodalizio porterebbe a ricondurre tutte le condotte illecite del ricorrente alla sfera di operatività della stessa consorteria, senza il compimento di alcuna verifica sulla genesi dei comportamenti criminosi, di volta in volta, considerati.
Né potrebbe essere diversamente, atteso che la verifica di tali condotte delittuose non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano stati concepiti nell'ambito di un programma unitario. Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto, parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Senza considerare che, nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, mutuando i parametri ermeneutici affermati da questa Corte per le ipotesi di appartenenza a consorterie operanti in tempi diversi, occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente «il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569).
Appaiono, pertanto, piepamente condivisibili le conclusioni alle quali assnsc. giungeva la Corte di ra—pperTó di Napoli, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 5 del provvedimento impugnato, affermava conclusivamente che «il solo fatto della appartenenza del soggetto al clan e la circostanza che in tale veste di camorrista egli abbia agito in quel periodo di riferimento per gli interessi latu sensu del clan medesimo, non bastano a connotare tutti i delitti indicati come espressione di un medesimo disegno criminoso» 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Simone Borrelli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonz