Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-evaluation of probation revocation facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked specific legal grounds for review. The appellant argued that the probation court incorrectly failed to recognize his rehabilitative progress and underestimated the minor value of infractions. The court rejected this, noting the appeal merely requested a re-evaluation of facts already properly assessed by the lower tribunal based on repeated violations and new convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not identify specific legal errors or violations of law in the contested decision but instead seeks a general re-evaluation of the factual findings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA MASSIMILIANO nato a BRA il 15/07/1976 avverso l'ordinanza del 09/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava non estinta la pena relativa all'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309 concesso a Massimiliano Catania con provvedimento emesso dallo stesso Tribunale il 05/1Q12017. Avverso questa ordinanza Massimiliano Catania, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della pena relativa al beneficio penitenziario controverso, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del percorso rieducativo intrapreso dal condannato e dal modesto disvalore delle infrazioni segnalate dai servizi sociali competenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso in esame, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua specifici profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la declaratoria di estinzione della pena controversa, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Torino in conformità delle risultanze processuali. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che Catania aveva ripetutamente violato le prescrizioni impostegli in sede di concessione del beneficio penitenziario presupposto.
Tali elementi circostanziali, di per sé sufficienti a consentire la formulazione di un giudizio negativo sull'esito della misura alternativa alla detenzione, venivano ulteriormente correlati alla condanna alla pena di tre anni di reclusione che Massimiliano Catania aveva riportato, in pendenza del beneficio penitenziario controverso, per la commissione del reato di cui all'art. 73 T.U. stup. Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite in ordine al percorso rieducativo del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Torino, evidenziava correttamente l'esito negativo dell'affidamento in prova ex art. 94 T.U. stup., concesso a Catania.Per queste ragioni, il ricorso proposto da Massimiliano Catania deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales dr Centonze Enrico Giuseppe Sandrini • # (9. DEP IN CANOSIA