Ordinanza — n. 33142/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Michele Pillitteri, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze irrevocabili presupposte - pronunciate dalla stessa Corte territoriale nelle date del 09/05/2013 e del 12/04/2018 -, ritenendo ostative, all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei • comportamenti criminosi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33142/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michele Pillitteri deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILLITTERI MICHELE nato a PALERMO il 05/06/1960 avverso l'ordinanza del 12/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Michele Pillitteri, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze irrevocabili presupposte - pronunciate dalla stessa Corte territoriale nelle date del 09/05/2013 e del 12/04/2018 -, ritenendo ostative, all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei • comportamenti criminosi.
2. Avverso tale ordinanza Michele Pillitteri, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Questa correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione palermitano, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva il collegamento esecutivo esistente tra le ipotesi di reato presupposte, corroborato dal ruolo consortile svolto dal ricorrente all'interno della famiglia mafiosa palermitana di Resuttana, che si inseriva nel più ampio contesto della sfera di operatività di Cosa Nostra. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Michele Pillitteri è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che erano state correttamente vagliate dalla Corte di appello di Palermo. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato il contenuto delle condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di Pillitteri.
Si consideri che le ipotesi di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità delle condotte illecite presupposte, commesse in circostanze di tempo, di luogo e di persona differenti, rispetto alle quali privo di rilievo unificante appare il ruolo svolto da Pillitteri nella famiglia mafiosa palermitana di Resuttana. Del resto, identificare l'unicità del disegno criminoso solo con la propensione del condannato ad agire come esponente del sodalizio palermitano, porterebbe a ricondurre tutte le condotte illecite del ricorrente alla sfera di operatività della stessa consorteria, senza il compimento di alcuna verifica sulla genesi dei comportamenti criminosi, di volta in volta, considerati.
Né potrebbe essere diversamente, atteso che la verifica di tali condotte delittuose non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano stati concepiti nell'ambito di un programma unitario. Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).
Senza considerare che, nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, mutuando i parametri ermeneutici affermati da questa Corte per le ipotesi di appartenenza a consorterie operanti in tempi diversi, occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente «il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01).
A tali considerazioni deve aggiungersi che le attività estorsive del ricorrente erano compiute in modo autonomo rispetto alle direttive della famiglia mafiosa di Resuttana in cui era inserito, come evidenziato dalla Corte di appello di Palermo, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 4 del provvedimento impugnato, evidenziava che «il Pillitteri era aduso a muoversi, in relazione ad attività estorsive "in autonomia" [...] come attestato dai collaboratori di giustizia Pasta Manuel, Spataro Maurizio, Galatolo Vito e Guerrera Silvio [...1».
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michele Pillitteri deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consiglier