Ordinanza — n. 33141/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pescara, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza presentata da Rosa Del Medico finalizzata a ottenere la remissione in termini avverso la sentenza pronunciata il 21/05/2019 dallo stesso Tribunale, con cui l'imputata era stata condannata alla pena di un anno di reclusione e 800,00 euro di multa, sull'assunto della ritualità del decreto di irreperibilità emesso nei confronti della istante dal pubblico ministero il 05/09/2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 415-bis cod. proc. pen, art. 420- quater cod. proc. pen, art. 420-bis cod. proc. pen, art. 420-quater c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33141/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne discende che, nel caso di .specie, non si verificava alcuna violazione relativa alla sequenza procedimentale disciplinata dall'art. 420-bis cod. proc. pen., per inquadrare la quale occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la celebrazione del processo, laddove non ricorrono «le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., determina, in virtù dell'art. 604, comma 5-bis, c.p.p., la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti al giudice di primo grado» (Sez. 5, n. 37185 dell'i luglio 2019 Della Torre, Rv. 277339-01).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL MEDICO ROSA nato,a MILANO il 05/07/1961 avverso l'ordinanza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pescara, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza presentata da Rosa Del Medico finalizzata a ottenere la remissione in termini avverso la sentenza pronunciata il 21/05/2019 dallo stesso Tribunale, con cui l'imputata era stata condannata alla pena di un anno di reclusione e 800,00 euro di multa, sull'assunto della ritualità del decreto di irreperibilità emesso nei confronti della istante dal pubblico ministero il 05/09/2014.
2. Avverso questa ordinanza Rosa Del Medico, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che l'imputata non aveva mai avuto conoscenza del procedimento penale che la riguardava, non essendogli stato ritualmente notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., dal quale derivava la nullità consequenziale di tutti gli atti processuali derivati. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Rosa De Medico è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, con decreto emesso il 05/09/2014, dichiarava irreperibile l'imputata Rosa Del Medico. Successivamente, all'udienza del 24/02/2016, il Giudice, rilevata l'impossibilità di eseguire la notifica nei confronti dell'imputata e tenuto conto della sua condizione di irreperibilità, disponeva, con ordinanza, m 9sa ZWIZEZIrra la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 420- quater cod. proc. pen. L'imputata, quindi, veniva reperita dal personale della Questura di Milano il 4/04/2016, con la conseguenza che si provvedeva a notificarle, a mani proprie, il decreto di citazione a giudizio, il verbale di udienza del 24/02/2016 e l'ordinanza di sospensione del procedimento penale che la riguardava.
Ne derivava che, a partire da tale momento, l'imputata aveva piena conoscenza della pendenza del processo controverso, con la conseguenza che, con ordinanza emessa il 12/04/2017, veniva disposta la revoca del provvedimento sospensivo precedentemente adottato. Ne discende che, nelle successive udienze, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. e risultando con certezza che Rosa Del Medico era a conoscenza del processo penale che la riguardava, si procedeva in sua assenza. In questa, incontroversa, cornice, deve rilevarsi che il Tribunale di Pescara aveva proceduto ritualmente nei confronti di Rosa Del Medico, atteso che la revoca della sospensione del procedimento conseguiva all'intervenuta notifica del decreto di citazione a giudizio che la riguardava, che imponeva di ritenere cessata la sua condizione di irreperibilità.
Ne discende che, nel caso di .specie, non si verificava alcuna violazione relativa alla sequenza procedimentale disciplinata dall'art. 420-bis cod. proc. pen., per inquadrare la quale occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la celebrazione del processo, laddove non ricorrono «le condizioni di cui all'art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., determina, in virtù dell'art. 604, comma 5-bis, c.p.p., la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti al giudice di primo grado» (Sez. 5, n. 37185 dell'i luglio 2019 Della Torre, Rv. 277339-01).
Tale arresto ermeneutico rimanda alla disposizione dell'art. 604, comma 5- bis, cod. proc. pen., che, a sua volta, richiama espressamente gli artt. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen., prevedendo: «Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado.
Si applica l'articolo 489, comma 2». Queste conclusioni, secondo la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 37185 dell'i luglio 2019 Della Torre, cit.), discendono, oltre che dalla ratio che sorregge la legge 28 aprile 2014, n. 67, dai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 9 dicembre 2009, n. 317, con cui veniva dichiarata l'illegittimità dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte «in cui non consentiva la restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale all'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato» (Corte cost., sent. n. 317 del 2009). (...3 ì tjvc cc., n, ht,1/44y, co,4 fruita toh ítí G•.e.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Rosa Del Medico deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonz