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Ordinanza — n. 33140/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against prison benefit denial due to lack of cooperation and social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33140/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Massimo Oliva inadmissible, ruling that it sought a re-evaluation of the prison benefit merits rather than correcting specific legal errors. The lower court had correctly assessed Oliva's high social danger and lack of repentance, noting his failure to cooperate with judicial investigations regarding the 'Iblis' case. Consequently, the Court upheld the denial of alternative measures to detention based on established jurisprudence requiring a critical review of the convict's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 58-ter Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against prison benefit denials are inadmissible if they merely request a re-evaluation of merits without identifying specific legal errors, as the court must assess the convict's conduct and social danger.

Parole chiave

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prison benefits supervision appeal social danger cooperation requirement inadmissible appeal penal procedure alternative measures assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 58-ter Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA MASSIMO nato a PALAGONIA il 08/10/1972 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava l'istanza di concessione dei benefici penitenziari richiesti da Massimo Oliva, in relazione alla pena che doveva scontare / ritenendo sussistenti le condizioni ostative previste dall'art. 58-ter Ord. pen.

Avverso tale ordinanza Massimo Oliva, a mezzo del suo difensore, ricorreva ,1u41 2.1.1t, per cassazione, deducendoffl\ioc" no iva tt ne del provvedimento impugnato, Z conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dei benefici penitenziari richiesti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle risultanze processuali, che non si soffermava analiticamente sulle misure alternative alla detenzione invocate e sull'impossibilità di collaborare all'accertamento delle vicende giurisdizionali presupposte, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione del merito dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari richiesti da Massimo Oliva, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite, sull'assunto, ineccepibile, della mancata collaborazione dell'istante, rilevante ex art. 58-ter Ord. pen.

Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio adeguato sulla personalità di Oliva, la cui elevata pericolosità sociale, attestata dal suo vissuto criminale, imponeva di ritenere recessive le esigenze sottese a tutte le misure alternative alla detenzione invocate, non essendo emerso alcun atteggiamento di resipiscenza rispetto ai comportamenti criminosi per i quali era stato condannato nel processo denominato "Iblis". ejk2 conitny i-e." Si evidenziava ulteriormente che l'impossibilità processuale /invocata nell'interesse del ricorrente risultava affermata assertivamente, non essendo stato allegato all'originaria istanza alcun elemento da cui desumere tale condizione giurisdizionale, che non veniva correlata alle vicende criminose per le quali era stato condannato.

Tale giudizio, al contempo, appare rispettoso della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari di volta in volta richiesti. Nel compimento di tale verifica giurisdizionale, dunque, non si poteva prescindere dall'assenza di un adeguato processo di revisione critica di Massimo Oliva, che appariva indispensabile per la formulazione di un giudizio prognostico positivo sul suo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01;

Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Massimo Oliva deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale À.ncro Centonze Enrico Giuseppe Sandrini "--) ;1..n.'2