Cassation court dismisses appeal against extended differentiated detention regime due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Rogoli's appeal against the extension of his differentiated detention regime inadmissible. Rogoli argued that the lower court failed to properly evaluate his severed ties to the 'Tuturanesi' mafia clan, claiming a lack of logical motivation. The court rejected this, ruling that cassation review is limited to legal violations and cannot re-evaluate factual circumstances or assess the logical coherence of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The cassation review regarding differentiated detention extensions is strictly limited to legal violations, excluding any re-evaluation of factual circumstances or a substantive assessment of the logical coherence of the lower court's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGOLI GIUSEPPE nato a MESAGNE il 13/08/1946 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da Giuseppe Rogoli avverso il decreto di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. emesso dal Ministro della Giustizia il 20/11/2019. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma l'applicazione del regime differenziato in esame era giustificato da una pluralità di elementi convergenti, costituiti dall'inserimento stabile di Giuseppe Rogoli nel clan dei "Tuturanesi" attivo nell'area brindisina e dal ruolo svolto in tale ambito consortile dal ricorrente grazie all'apporto di soggetti storicamente inseriti nello stesso contesto.
2. Avverso questa ordinanza Giuseppe Rogoli, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cessazione, deducendo violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato in esame, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle emergenze processuali, sulla base delle quali doveva escludersi la persistenza dei collegamenti consortili del ricorrente con l'ambiente criminale brindisino posto a fondamento del provvedimento impugnato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il ricorso proposto da Giuseppe Rogoli è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che, nei provvedimenti che dispongono l'applicazione o la proroga del regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è stabilito dal comma 2- sexies della disposizione in esame, a tenore della quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, funzionalmente competente, per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). Nel caso di specie, inoltre, deve escludersi che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, dedotto dalla difesa del ricorrente unitamente alla violazione di legge, che, sotto questo profilo censorio, non può trovare ingresso in questa sede. Alla luce di questi parametri ermeneutici, il Collegio osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sull'evoluzione del clan dei "Tuturanesi" attivo nell'area brindisina, nel quale gravitava il ricorrente fin da epoca risalente, svolgendo un ruolo decisivo per le dinamiche di tale consorteria mafiosa, essendo il fondatore dello stesso sodalizio. Su tali specifici profili valutativi, si richiamavano le note informative trasmesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Direzione Nazionale Antimafia, alle quali ci si riferiva nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 2 e 3 dell'ordinanza impugnata, in cui si richiamavano i contatti che Giuseppe Rogoli manteneva con il suo ambiente criminale di provenienza, attestato dai suoi rapporti con gli attuali vertici del sodalizio brindisino, rappresentati da Francesco Campana e Carlo Gagliardi, ai quali inviava specifiche direttive.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Rogoli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Alesfi2/rcIr Cen