Ordinanza — n. 33133/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITTA DAVIDE nato a CATANIA il 08/01/1989 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Enna 1'08/11/2019, con cui Davide Saitta veniva condannato alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato 1..G-S. n...15-50M 2044 di cui all'art. 73 Z13:3221:5231:1351;11=31, commesso a Regalbuto il 31/05/2018. Avverso questa sentenza Davide Saitta, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del giudizio dosimetrico formulato nei confronti dell'imputato, censurato per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che si imponeva per il modesto disvalore dei fatti di reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33133/2021 — snpen · Corte di Cassazione: CONSIDERATO IN .DIRITTO Il ricorso proposto da Davide Saitta è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello CD25, in conformità delle emergenze processuali.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITTA DAVIDE nato a CATANIA il 08/01/1989 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Enna 1'08/11/2019, con cui Davide Saitta veniva condannato alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato 1..G-S. n...15-50M 2044 di cui all'art. 73 Z13:3221:5231:1351;11=31, commesso a Regalbuto il 31/05/2018. Avverso questa sentenza Davide Saitta, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del giudizio dosimetrico formulato nei confronti dell'imputato, censurato per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che si imponeva per il modesto disvalore dei fatti di reato.
CONSIDERATO IN .DIRITTO Il ricorso proposto da Davide Saitta è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello CD25, in conformità delle emergenze processuali.
Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Caltanissetta, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti e della dinamica degli accadimenti criminosi, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato.
In questa univoca cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Saitta discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dai Giudici di merito sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni della condotta dell'imputato, che non consentivano la concessione della sospensione condizionale della pena, avendo l'imputato riportato una precedente condanna, per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup., alla pena di cinque anni di reclusione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Davide Saitta deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Al an ro Centonze Enrico Giuseppe Sandrini CI DE