Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding accessory penalty revocation after base sentence reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's claim was manifestly unfounded. The applicant argued that reducing the base sentence should have revoked the accessory penalty of public office interdiction, which the appellate court correctly maintained. The court ruled that the accessory penalty remains valid as it is parameterized to the base sentence of at least three years, which was not violated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28, 29 cod. pen.; The accessory penalty of interdiction from public offices remains valid when the base sentence for the most serious crime meets the statutory minimum threshold, even if the base sentence is subsequently reduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAMUNDO VINCENZO nato a MONDRAGONE il 15/09/1958 avverso la sentenza del 05/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Bamundo Vincenzo, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica con cui la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto ad anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 1.600 di multa la pena inflitta all'imputato per i delitti, unificati in continuazione, di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo; deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 28 e 29 cod.pen., perché la rideterminazione della pena principale avrebbe dovuto comportare la revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, non disposta dal giudice d'appello.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza d'appello emerge per tabulas che la pena base per il reato più grave, correttamente individuato nella violazione degli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 aggravata dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è stata rideterminata dalla Corte territoriale in anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 1.500 di multa (prima dell'aumento per il reato satellite di cui agli artt. 2 e 7 stessa legge); consegue che la conferma della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici risulta del tutto corretta, in quanto parametrata alla misura - non inferiore a tre anni di reclusione - della pena inflitta per la violazione più grave (Sez. 5 n. 28584 del 14/03/2017, Rv. 270240).
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 3.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ale n ro Centonze TD E. A Enrico Giuseppe Sand