Ordinanza — n. 33131/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova - pronunciandosi nei confronti di Riad Salem, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 12/11/2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 02/10/201k -, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in tre mesi, dieci giorni di reclusione e 80,00 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33131/2021 — snpen · Corte di Cassazione: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEM RIAD(CUI 053UPB9 nato il 06/11/1994 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova - pronunciandosi nei confronti di Riad Salem, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 12/11/2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 02/10/201k -, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in tre mesi, dieci giorni di reclusione e 80,00 euro di multa.
2. Avverso la sentenza di appello Riad Salem, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, censurato per il giudizio di equivalenza circostanziale formulato dalla Corte territoriale genovese, che appariva elusivo dai parametri ermeneutici affermati in sede di annullamento con rinvio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Riad Salem è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, relativamente al trattamento sanzionatorio irrogato a Salem, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Genova in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 12/11/2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 02/10/2018.
Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell'08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01; Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01).
La Corte atuss_M di appello di Genova, infatti, si pronunciava in conformità - dei parametri ermeneutici affermati nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in riferimento alla sentenza presupposta, che imponeva il riesame della vicenda processuale relativamente alla configurazione della fattispecie tentata ascritta all'imputato ex artt. 56, 624 e 625 cod. peri. A queste indicazioni ermeneutiche, dunque, la Corte di appello di Genova si conformava correttamente, rideterminando il trattamento sanzionatorio in tre mesi, dieci giorni di reclusione e 80,00 euro di multa, specificando, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 della sentenza impugnata, che, fermo restando il giudizio circostenziale già formulato, la pena applicata a Salem, Fre, quantificata in glaa mesi, tr= giorni di reclusione e g0,00 euro di multa, si giustificava per «la rilevanza della condotta posta in essere, che non può considerarsi portata a compimento per la mera presenza di un servizio di sorveglianza all'interno dell'esercizio commerciale».
Si consideri, infine, con specifico riferimento all'imputato Salem, che le circostanze attenuanti generiche rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che lo. connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione del ricorrente. La necessità di un giudizio che coinvolga tali posizioni nel loro complesso - e che impediva la formulazione del giudizio di prevalenza circostanziale invocato dal difensore di Salem, sulla scorta delle argomentazioni richiamate - è sintetizzata dal principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui:
«Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Riad Salem deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales d o Centonze Enrico