Ordinanza — n. 33130/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Roberto Pannunzi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale in esame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33130/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Roberto Pannunzi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANNUNZI ROBERTO nato a ROMA il 04/03/1948 avverso l'ordinanza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Roberto Pannunzi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale in esame.
2. Avverso tale ordinanza Roberto Pannunzi, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione reggino, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra i reati di cui si assumeva la preordinazione, collegato all'attività, conclamata, di soggetto inserito nel narcotraffico internazionale del ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Roberto Pannunzi è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che erano state correttamente vagliate dalla Corte di appello di Reggio Calabria. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato il contenuto delle condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano le condotte illecite in esame, riguardanti una pluralità eterogenea di vicende criminose.
Si consideri che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti di cui si controverte - attestata dal fatto che tali condotte risultavano estremamente diversificate ed erano state commesse in concorso con soggetti facenti parte di contesti consortili non assimilabili - e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i delitti di cui si controverte er no stati commessi, compreso tra la prima metà degli anni hita hitz ìoo al • Linnaì0 Zoo 11222:213 e e i ce- e- e ni, che impedivano di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà.
A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine - anche tenendo conto dell'inserimento stabile di Pannunzi nel narcotraffico internazionale, richiamato dal suo difensore - e che da esso intende trarre sostentamento, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950- 01;
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Si consideri ulteriormente che, nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati associativi, mutuando i parametri ermeneutici affermati da questa Corte per le ipotesi di appartenenza a consorterie operanti con modalità eterogenee, occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente «il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Roberto Pannunzi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A l- nero Centonze En