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Ordinanza — n. 33129/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33129/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33129/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH SANTOKH nato il 20/01/1971 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta da Santokh Singh, finalizzata a ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena, relativa alla condanna a diciannove anni di reclusione, irrogatagli (AD 35ggi dalla Corte rappello di Brescia il 15/09/2017, divenuta irrevocabile 1'11/10/2018. Avverso questa ordinanza Santokh Singh, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 6 CEDU, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la sospensione dell'esecuziqne della pena presupposta, che si 1,4'o oKc.h4o imponeva alla luce del ricorso mrsieremmr• davanti alla Corte EDU avverso la sentenza irrevocabile oggetto di esecuzione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33129/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Santokh Singh deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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sospensione di pena riduzione della pena remissione della pena adeguamento della pena ritiro dell'effetto sospensivo pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH SANTOKH nato il 20/01/1971 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta da Santokh Singh, finalizzata a ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena, relativa alla condanna a diciannove anni di reclusione, irrogatagli (AD 35ggi dalla Corte rappello di Brescia il 15/09/2017, divenuta irrevocabile 1'11/10/2018. Avverso questa ordinanza Santokh Singh, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 6 CEDU, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la sospensione dell'esecuziqne della pena presupposta, che si 1,4'o oKc.h4o imponeva alla luce del ricorso mrsieremmr• davanti alla Corte EDU avverso la sentenza irrevocabile oggetto di esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Santokh Singh è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una rivalutazione del merito dei presupposti per la concessione della sospensione dell'esecuzione della pena, relativa alla sentenza irrevocabile presupposta, 351i.,Sc AD, pronuncia dalla Corte di !appello di Brescia il 15/09/2017, che veniva respinta sulla base di argomenti ineccepibili. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge processuale, evidenziando e ve hi-u3LL che la proposizione di un ricorso davanti alla Corte EDU non legittimava la sospensione dell'esecuzione della pena presupposta, atteso che, allo stato, le violazioni degli artt. 3 e 6 CEDU non risultavano asseverate da alcuna statuizione giurisdizionale.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la «mera pendenza di un ricorso individuale presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per asserita violazione dei principi in tema di giusto processo non facoltizza il giudice dell'esecuzione a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena, non potendosi attribuire a tale giudice un potere non solo estraneo allo statuto normativo di riferimento, ma soprattutto esercitabile solo a seguito dell'accoglimento del ricorso in sede sovranazionale» (Sez. 3, n. 5714 di 28/11/2014, Merelli, Rv. 278398-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Santokh Singh deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ales d • Centonze Enrico Giuseppe Sandrini