Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to submit written grounds alongside the declaration of intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit written grounds for the petition. Although the appellant deposited a declaration of intent at the prison, neither he nor his appointed lawyer provided the required written arguments. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of five hundred euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. t), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the declaration of intent is not accompanied by the submission of written grounds for the petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNIS SALVATORE nato a PALERMO il 31/05/1955 avverso l'ordinanza del 28/05/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI Elato avviso alle partid udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza proposta da Salvatore Magnis finalizzata a ottenere il differimento della pena per grave infermità, in relazione alla pena residua che doveva scontare. Avverso tale ordinanza Salvatore Magnis dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove era detenuto, riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nominato, che non vi provvedeva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Salvatore Magnis è inammissibile. Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. t), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove era detenuto, né Magnis, né il suo difensore, l'avv. Tiziana Porcu, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso; tí-uthsZ erc AZ' raors lursorilit À 410.111-0.. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale nd o Centonze Enrico GiuAppe Sandrini Vo•-•"1—.5 N CANCELLE