Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal rule criticism and clear appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Attilio Macrì inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Macrì argued that the appellate court's sentencing reasoning was incongruous and violated constitutional principles regarding accessory penalties for fraudulent bankruptcy. The court rejected this, noting the appellate decision was logically coherent and strictly followed the interpretative guidelines established by the Constitutional Court and the prior cassation ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it challenges a reasoned appellate judgment without citing specific violated legal rules, when the lower court's decision already aligns with binding precedent and exhibits clear logical coherence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI ATTILIO nato a DELIANUOVA il 21/03/1960 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia - pronunciandosi nei confronti di Attilio Macrì, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 2£/01-72019 dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 21/11/2017, annullata limitatamente alla quantificazione delle pene accessorie del reato di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. -, per quanto di interesse ai presenti fini, rideterminava in tre anni le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare gli uffici direttivi delle imprese.
2. Avverso la sentenza di appello Attilio Macrì, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico formulato nei confronti dell'imputato, censurato per l'incongruità delle pene accessorie, che si ritenevano quantificate in violazione dei principi che erano stati affermati nella sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222 e apparivano elusive dai parametri ermeneutici affermati in sede di annullamento con rinvio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Attilio Macrì è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bescia in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 24/0572019 dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 21/11/2017.
Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una 7 sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell'08/07/2014, Dori, Rv. 260327; Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636).
La Corte di appello di Brescia, infatti, si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 3/072019 dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, in riferimento alla sentenza presupposta, che imponeva un riesame della vicenda processuale limitato alla quantificazione delle pene accessorie per il reato di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., che doveva essere effettuata nel rispetto dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222. Con tale pronuncia, com'è noto, la Corte costituzionale dichiarava dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui tale norma disponeva «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché prevedere che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».
A tali indicazioni ermeneutiche il Giudice del rinvio bresciano si conformava correttamente, rideterminando in tre anni le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare gli uffici direttivi delle imprese, sull'assunto, esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, che «la condotta di bancarotta fraudolenta non ha ad oggetto distrazioni del patrimonio sociale ma è esclusivamente di natura documentale [...]»; considerazioni, queste, che imponevano di attestare le pene accessorie in una misura dosimetrica modesta.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Attilio Macrì deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Al- n• ro Centonze Enrico Giusep