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Ordinanza — n. 33123/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific inferential rule violation and clear appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33123/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Gianpaolo Alberti's appeal inadmissible, ruling that his arguments regarding sentencing mitigation were manifestly unfounded. Alberti claimed the appellate court failed to provide an exhaustive argumentative path for its dosimetric judgment, yet the court found the reasoning coherent and anchored in prior Constitutional Court interpretations. Consequently, the appeal was rejected, and Alberti was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cost. cost.; The appeal is inadmissible when it challenges the substantive quantification of a sanction without alleging a violation of specific inferential rules, provided the appellate decision demonstrates clear argumentative coherence and respects established constitutional interpretations.

Parole chiave

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inadmissibility appeal inference rules violation sentencing mitigation partial res judicata procedural costs fine alleggerimento della pena remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 216, last paragraph, bankruptcy law
Constitutional Court judgment no. 222 of 5 December 2018
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37689 of 08/07/2014, Dori
Sez. 3, n. 18502 of 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI GIANPAOLO nato a BRESCIA il 29/06/1964 avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia - pronunciandosi nei confronti di Giarrwaolo Alberti, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 23/11/2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 21/06/2017 -, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava il trattamento nhf e. veht-J sanzionatorio irrogato all'imputato i n rum mesi cinque(giornirdrf—eclusione, oltre alle pene accessorie di leggemen4 nsj r3 M 3"i cZirt4t., 2.

Avverso la sentenza di appello Giampaolo Alberti, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico formulato nei confronti dell'imputato, che veniva censurato per la modesta mitigazione sanzionatoria applicata, che appariva elusiva dei principi affermati dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, anche alla luce del fatto che l'imputato era stato prosciolto da una parte delle originarie imputazioni.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Gianpaolo Alberti è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, relativamente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Giampaolo Alberti, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Brescia in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 23/11/2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 21/06/2017.

Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell'08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01; Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01).

La Corte tit2sto di appello di Brescia, infatti, si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 23/11/2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che imponeva il riesame della vicenda processuale kr; bktAZ CJ sottostante limitatamente alle peneiraccegsorie, che doveva essere effettuato nel rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 5 dicembre 2018, n. 222. Con tale pronuncia, com'è noto, la Corte costituzionale dichiarava 12n l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui tale norma disponeva «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché prevedere che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

A queste indicazioni ermeneutiche la Corte di appello di Brescia si conformava correttamente, rideterminando il trattamento sanzionatorio, nei limiti applicativi prefigurati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che veniva applicato a Giampaolo Albedi, tenendo conto dell'elevato disvalore delle condotte illecite del ricorrente ed evidenziando, a pagina 7 del provvedimento impugnato, che si trattava di comportamenti criminosi «di indubbia gravità e durata nel tempo, mediante l'accumulo di ulteriori perdite ‘N.,V0 cohh 3i I-1,5.r adla Mhr cL rcleo S4hiretrc 5Girt N akar 3.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gianpaolo Alberti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale a