Ordinanza — n. 33122/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia - pronunciandosi nei confronti di Angelo Olini, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 23/11/2018 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 25/01/2017 -, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in cinque mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33122/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Angelo Olini deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla tassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLINI ANGELO nato a MANERBIO il 06/01/1963 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia - pronunciandosi nei confronti di Angelo Olini, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 23/11/2018 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 25/01/2017 -, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in cinque mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
2. Avverso la sentenza di appello Angelo•Olini, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico formulato dalla Corte di appello di Brescia nei confronti dell'imputato, censurato per la modesta mitigazione sanzionatoria applicata nei suoi confronti, pur a -fronte dell'intervenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che appariva elusiva dai parametri ermeneutici affermati dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento delle sentenza impugnato,.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Angelo Olini è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.
2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza censurata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, relativamente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio applicato ad Angelo Olini, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Brescia in conformità dell'annullamento con rinvio disposto il 23/11/2018 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza pronunciata dalla stessa Corte territoriale bresciana il 25/01/2017.Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell'08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01;
Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01). La Corte di appello di Brescia, invero, si pronunciava in conformità della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata il 23/11/2018 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in riferimento alla sentenza di appello presupposta, che imponeva il riesame della vicenda processuale relativamente al trattamento sanzionatorio irrogato a Olini, alla luce del fatto che l'imputato era stato prosciolto dal reato di cui al capo A della rubrica. In questi soli limiti dosimetrici, pertanto, la Corte territoriale bresciana era legittimata a intervenire sulla posizione processuale dell'imputato, riformulando il giudizio che era stato precedentemente espresso nei suoi confronti nel giudizio di secondo grado sottostante.
A queste indicazioni ermeneutiche la Corte di appello di Brescia si conformava correttamente, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato ad Angelo Olini all'esito del giudizio di secondo grado in cinque mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. Tale pena veniva applicata all'imputato tenendo conto del suo proscioglimento dal reato di cui al capo A e richiamando, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, le connotazioni dei comportamenti criminosi del ricorrente, evidenziando il «non modesto disvalore del fatto valutato nella sua complessità [...]» e la «personalità di Olini, già gravato, all'epoca dei fatti, da condanne definitive per bancarotta, ricettazione ed emissione di assegni a vuoto [...]».
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Angelo Olini deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla tassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enric