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Sentenza — n. 33120/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33120/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33120/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Stefano Della Rocca è fondato nei termini di seguito indicati. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Lecce in conformità delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, non è consentito in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Sentenza — n. 33120/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902-01). Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, relativamente ai reati ascritti a Stefano Della Rocca ex artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 t del 1967, che devono ritenersi assorbiti in quell% di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., occorre procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato Stefano Della Rocca, limitatamente alle violazioni degli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, che escluder e per l'effetto ridetermina la pena inflitta in anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 2.666,00 di multa.

Parole chiave

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sanzioni penali altri reati partecipazione al reato reati sessuali precedenti penali rilevanti atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
895 e si invocava la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA ROCCA STEFANO nato a CALW( GERMANIA) il 16/05/1975 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

o 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Lecce il 22/01/2019, con cui l'imputato Stefano Della Rocca veniva condannato alla pena di tre anni, quindici giorni di reclusione e 3.000,00 euro di multa per i reati di cui ai capi 1 e 2, commessi a Gallipoli il 22/0?/2017.

2. Avverso tale sentenza Stefano Della Rocca, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui al capo 1 - in relazione alla quale si censurava la contestuale applicazione dei reati di cui agli artt. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e si invocava la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. - e del giudizio dosimetrico espresso dalla Corte di appello di Lecce, criticato per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Stefano Della Rocca è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Lecce in conformità delle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, non è consentito in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;

Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Lecce, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti dal personale della Questura di Lecce nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, che veniva arrestato in flagranza di reato il 22/07/2017. Rispetto a tale, incontroversa, ricostruzione degli accadimenti criminosi appariva dotata di scarsa plausibilità l'ipotesi dell'occasionalità della condotta contestata a Della Rocca - conseguente al ritrovamento casuale del fucile controverso -, che non consentiva la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081-01;

Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 280081-01). Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato Stefano Della Rocca conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato da parte dei Giudici di merito leccesi, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, delle condotte illecite e delle modalità con cui si svolgeva il controllo di polizia dal quale traeva origine il presente procedimento. In questa univoca cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Della Rocca discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dai Giudici di merito leccesi il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni della condotta dell'imputato, che non consentivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche, invocata dal suo difensore, anche alla luce della pericolosità dell'arma di cui si controverte, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804- 01).

3. Residua, infine, un'ulteriore questione, relativa al fatto che all'imputato Stefano Della Rocca venivano contestati le ipotesi di reato di cui agli artt. 23 legge n. 110, 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, nella prima delle quali devono ritenersi assorbiti i residui delitti, per effetto dell'arresto giurisprudenziale da ultimo affermatosi in seno alle Sezioni Unite, secondo cui: «I reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo» (Sez.

U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902-01). Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, relativamente ai reati ascritti a Stefano Della Rocca ex artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 t del 1967, che devono ritenersi assorbiti in quell% di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., occorre procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato Stefano Della Rocca, limitatamente alle violazioni degli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, che escluder e per l'effetto ridetermina la pena inflitta in anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 2.666,00 di multa.

Nel resto, il ricorso di Stefano Della Rocca deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle violazioni degli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967, che escludere per l'effetto ridetermina la pena inflitta in anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 2.666,00 di multa. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso. Così deciso il 17/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ale k.nd o Centonze Enric