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Ordinanza — n. 33061/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because lower court considered defense's cost arguments in tax calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33061/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cristina Panaintescu inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to consider documented costs which should have reduced the taxable income below the criminal threshold. The court ruled that the lower court had already accounted for these costs in its tax assessment, and since the appellant did not contest this fact, the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court has already considered the arguments raised by the defense regarding mitigating factors, and the appellant fails to contest this consideration.

Parole chiave

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inadmissible appeal taxable income threshold procedural costs criminal recidivism Cassa delle ammende recupero dei costi spese di difesa tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANAINTESCU CRISTINA nato il 19/07/1980 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 2 dicembre 2020 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza con cui il Tribunale di Asti, il giorno 24 giugno 2019, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, aveva condannato Panaintescu Cristina alla pena di anni 1 avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione censurando il provvedimento opposto nella parte in cui non aveva asseritamente tenuto conto di costi documentati che avrebbero ricondotto la fatto contestato al di sotto della soglia di punibilità fissata dal legislatore;

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, nella determinazione del reddito imponibile, e pertanto riferendosi all'imposta evasa, ha dato conto anche dei costi richiamati dalla difesa; che, non essendo stata tale affermazione contestata dalla ricorrente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021 Il Consigliere es ensore il