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Ordinanza — n. 33059/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33059/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33059/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC SLOBODAN nato il 02/05/1961 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMA Cdato avviso alle parti; J — udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 novembre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la precedente decisione del 15 luglio 2016 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Milanovic Slobodan alla pena di anni 6 di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a tre motivi di impugnazione con cui, a vario titolo, eccepiva il vizio di motivazione in ordine alla statuizione di reità ed alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese nel procedimento.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33059/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorso risulta essere sottoscritto personalmente dalla parte. Ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che l'atto di ricorso (nel giudizio di Cassazione), le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e che davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori. La norma citata è stata così modificata nei termini richiamati dalla legge 23.6.2017 n. 103 ed è entrata in vigore in data 3.8.2017.

Parole chiave

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gravi addebiti penali dichiarazioni inverosimili criminalità persistente verdetto di colpevolezza recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC SLOBODAN nato il 02/05/1961 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMA Cdato avviso alle parti; J — udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 novembre 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la precedente decisione del 15 luglio 2016 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Milanovic Slobodan alla pena di anni 6 di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a tre motivi di impugnazione con cui, a vario titolo, eccepiva il vizio di motivazione in ordine alla statuizione di reità ed alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese nel procedimento.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorso risulta essere sottoscritto personalmente dalla parte. Ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che l'atto di ricorso (nel giudizio di Cassazione), le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e che davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori. La norma citata è stata così modificata nei termini richiamati dalla legge 23.6.2017 n. 103 ed è entrata in vigore in data 3.8.2017.

Di qui discende che il ricorso, risultando presentato personalmente dalla parte il giorno 24 ottobre 2018, e non da un difensore, debba essere dichiarato inammissibile nelle forme de plano; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021 Il Consiglie es ns