Ordinanza — n. 33058/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GENOVA VINCENZO nato a NAPOLI il 26/12/1973 PROIETTI PANZINI SONIA nato a LATINA il 03/08/1973 PROIETTI PANZINI CRISTIAN nato a LATINA il 07/08/1977 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 novembre 2020 la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, il 2 luglio 2018 aveva condannato Di Genova Francesco, Proietti Panzini Sonia e Proietti Panzini Cristian alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione il primo, di anni 2, mesi 5 e giorni 10 la seconda e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di anni 1 il terzo, essendo stati riconosciuti, i primi due, responsabili dei reati loro contestati ed il terzo del reato di cui al capo 2A) della rubrica; che la Corte territoriale ha riformato la sentenza nei confronti di Di Genova Vincenzo e nei confronti di Proietti Panzini Sonia, prosciogliendo i medesimi in relazione ai reati di cui ai capi 3A), 3B), 4A), 4B), 4C), 4D), 4E), 4F), 4G), 4H), 4G1), 4H1), 41), 4M), 4N), 40), 4P), 4Q), 4R), 5A), e 5B) perchè estinti per prescrizione, rideterminando, pertanto, la pena a carico di Di Genova in anni 2, mesi 4 di reclusione ed a carico di Proietti Panzini Sonia in anni 1 e mesi 10 di reclusione, con la concessione per quest'ultima della sospensione condizionale; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti affidandolo ai tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo era stato eccepito il vizio di motivazione in ordine alla qualifica di amministratori di fatto della società coinvolta dai reati in capo agli imputati Di Genova e Proietti Panzini Sonia; che con il secondo motivo era stata dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della penale responsabilità di Proietti Panzini Cristian; che, infine, con il terzo motivo era stata lamentata la carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dei primi due ricorrenti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33058/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GENOVA VINCENZO nato a NAPOLI il 26/12/1973 PROIETTI PANZINI SONIA nato a LATINA il 03/08/1973 PROIETTI PANZINI CRISTIAN nato a LATINA il 07/08/1977 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 novembre 2020 la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, il 2 luglio 2018 aveva condannato Di Genova Francesco, Proietti Panzini Sonia e Proietti Panzini Cristian alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione il primo, di anni 2, mesi 5 e giorni 10 la seconda e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di anni 1 il terzo, essendo stati riconosciuti, i primi due, responsabili dei reati loro contestati ed il terzo del reato di cui al capo 2A) della rubrica; che la Corte territoriale ha riformato la sentenza nei confronti di Di Genova Vincenzo e nei confronti di Proietti Panzini Sonia, prosciogliendo i medesimi in relazione ai reati di cui ai capi 3A), 3B), 4A), 4B), 4C), 4D), 4E), 4F), 4G), 4H), 4G1), 4H1), 41), 4M), 4N), 40), 4P), 4Q), 4R), 5A), e 5B) perchè estinti per prescrizione, rideterminando, pertanto, la pena a carico di Di Genova in anni 2, mesi 4 di reclusione ed a carico di Proietti Panzini Sonia in anni 1 e mesi 10 di reclusione, con la concessione per quest'ultima della sospensione condizionale; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti affidandolo ai tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo era stato eccepito il vizio di motivazione in ordine alla qualifica di amministratori di fatto della società coinvolta dai reati in capo agli imputati Di Genova e Proietti Panzini Sonia; che con il secondo motivo era stata dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della penale responsabilità di Proietti Panzini Cristian; che, infine, con il terzo motivo era stata lamentata la carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dei primi due ricorrenti;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GENOVA VINCENZO nato a NAPOLI il 26/12/1973 PROIETTI PANZINI SONIA nato a LATINA il 03/08/1973 PROIETTI PANZINI CRISTIAN nato a LATINA il 07/08/1977 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 novembre 2020 la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Roma, il 2 luglio 2018 aveva condannato Di Genova Francesco, Proietti Panzini Sonia e Proietti Panzini Cristian alla pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione il primo, di anni 2, mesi 5 e giorni 10 la seconda e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di anni 1 il terzo, essendo stati riconosciuti, i primi due, responsabili dei reati loro contestati ed il terzo del reato di cui al capo 2A) della rubrica; che la Corte territoriale ha riformato la sentenza nei confronti di Di Genova Vincenzo e nei confronti di Proietti Panzini Sonia, prosciogliendo i medesimi in relazione ai reati di cui ai capi 3A), 3B), 4A), 4B), 4C), 4D), 4E), 4F), 4G), 4H), 4G1), 4H1), 41), 4M), 4N), 40), 4P), 4Q), 4R), 5A), e 5B) perchè estinti per prescrizione, rideterminando, pertanto, la pena a carico di Di Genova in anni 2, mesi 4 di reclusione ed a carico di Proietti Panzini Sonia in anni 1 e mesi 10 di reclusione, con la concessione per quest'ultima della sospensione condizionale; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti affidandolo ai tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo era stato eccepito il vizio di motivazione in ordine alla qualifica di amministratori di fatto della società coinvolta dai reati in capo agli imputati Di Genova e Proietti Panzini Sonia; che con il secondo motivo era stata dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della penale responsabilità di Proietti Panzini Cristian; che, infine, con il terzo motivo era stata lamentata la carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dei primi due ricorrenti;
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato; che la sentenza impugnata, con valutazione di merito non sindacabile in quanto plausibilmente motivata, ha desunto in capo ai due imputati Di Genova e Proietti Panzini Sonia la qualità di amministratori di fatto della Latin Motors, dalle numerose circostanze indiziarie puntualmente elencate nella sentenza impugnata, tali da porre in chiara evidenza la esistenza di un diretto coinvolgimento di ambedue i coniugi in questione nella gestione della predetta società; che il secondo motivo risulta anch'esso manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha fondato la sussistenza della responsabilità di Proietti Panzini Cristian, indiscutibilmente amministratore di diritto della Latina Motors nel periodo interessato dagli illeciti tributari in contestazione, sulla' base del fatto che questi, soggetto peraltro non estraneo agli altri coimputati, abbia consapevolmente del tutto omesso dì esercitare l'obbligo di vigilanza su di lui gravante per effetto della carica rivestita sull'andamento societario, in tal modo, quanto meno, assumendosi il rischio della verificazione degli eventi da cui dipende la esistenza del reato a lui contestato; che, quanto al terzo motivo di ricorso, afferente al mancato riconoscimento in favore di Di Genova e di Proietti Panzini Sonia delle circostanze attenuanti generiche, si rileva che la Corte territoriale ha, esercitando il potere discrezionale che in tale ambito le è rimesso, valutato che la complessità del meccanismo frodatorio posto in essere dai prevenuti, la sua durata nel tempo e, per quanto riguarda il Di genova, la sua non illibatezza penale, erano tutti elementi ostativi alla concessione del beneficio; che tale motivazione, perfettamente congrua, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 a carico di ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7