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Ordinanza — n. 33057/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33057/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33057/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI GAETANO nato a FOGGIA il 01/10/1963 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 settembre 2020 la Corte di appello di Bari ha solo parzialmente confermato la precedente decisione del 29 settembre 2014 con cui il Tribunale di Foggia aveva condannato Lombardi Gaetano alla pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati ascritti; che la Corte territoriale, ritenuta l'intervenuta prescrizione di uno dei reati ascritti ha rideterminano la pena a carico del Lombardi in mesi 4 di reclusione, salvo il resto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, tramite il proprio legale fiduciario affidandolo ad un solo motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione della medesima.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33057/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI GAETANO nato a FOGGIA il 01/10/1963 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 settembre 2020 la Corte di appello di Bari ha solo parzialmente confermato la precedente decisione del 29 settembre 2014 con cui il Tribunale di Foggia aveva condannato Lombardi Gaetano alla pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati ascritti; che la Corte territoriale, ritenuta l'intervenuta prescrizione di uno dei reati ascritti ha rideterminano la pena a carico del Lombardi in mesi 4 di reclusione, salvo il resto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, tramite il proprio legale fiduciario affidandolo ad un solo motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione della medesima.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale esame di cassazione credito lombard impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI GAETANO nato a FOGGIA il 01/10/1963 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 settembre 2020 la Corte di appello di Bari ha solo parzialmente confermato la precedente decisione del 29 settembre 2014 con cui il Tribunale di Foggia aveva condannato Lombardi Gaetano alla pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati ascritti; che la Corte territoriale, ritenuta l'intervenuta prescrizione di uno dei reati ascritti ha rideterminano la pena a carico del Lombardi in mesi 4 di reclusione, salvo il resto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, tramite il proprio legale fiduciario affidandolo ad un solo motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione della medesima.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorso risulta essere del tutto generico in quanto sostanzialmente privo di argomentazioni volte ad evidenziare un'effettiva illegittimità della sentenza impugnata, posto che con lo stesso ci si è limitati a lamentare la illogicità della motivazione di quella, caratterizzata dalla obliterazione di elementi di pacifica rilevanza, il cui contenuto e la cui rilevanza sonno stati, tuttavia, del tutto taciuti in sede di impugnazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in E 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021 Il Consigliere estensore il