Ordinanza — n. 33056/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUGNONE PASQUALE nato a CEFALU il 02/06/1964 avverso la sentenza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE4Elato avviso alle p—a711,- :j udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con sentenza depositata il 19 febbraio 2020 il Tribunale di Termini Imerese, riconosciuta la continuazione, aveva condannato l'imputato Brugnone Pasquale alla pena di C 600,00 di ammenda perché ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; con il primo motivo eccepiva la nullità della sentenza per assoluta assenza dell'impianto argomentativo; con il secondo motivo eccepiva la mancanza di sufficienti mezzi di prova; con il terzo motivo eccepiva la carenza dell'elemento oggettivo del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33056/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ratíone temporís alla fattispecie. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUGNONE PASQUALE nato a CEFALU il 02/06/1964 avverso la sentenza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE4Elato avviso alle p—a711,- :j udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con sentenza depositata il 19 febbraio 2020 il Tribunale di Termini Imerese, riconosciuta la continuazione, aveva condannato l'imputato Brugnone Pasquale alla pena di C 600,00 di ammenda perché ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; con il primo motivo eccepiva la nullità della sentenza per assoluta assenza dell'impianto argomentativo; con il secondo motivo eccepiva la mancanza di sufficienti mezzi di prova; con il terzo motivo eccepiva la carenza dell'elemento oggettivo del reato.
Con ordinanza depositata il 29 settembre 2020 la Corte d'appello di Palermo disponeva la trasmissione dell'atto d'appello in Corte di cassazione convertendolo in ricorso secondo il principio del favor írnpugnationís. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. Michele Iuppa, del Foro di Termini Imerese, non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione del gravame. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; il vizio non può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998).
La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ratíone temporís alla fattispecie. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021 Il Cons