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Ordinanza — n. 33055/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33055/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33055/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIELLA ANDREA nato a LATINA il 04/03/1979 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 23 novembre 2020 la Corte di appello di Roma ha solo parzialmente confermato la precedente decisione del 18 aprile 2018 con cui il Tribunale di Latina aveva condannato, per quanto ora interessa, Marchiella Andrea, concesse in suo favore le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione perché ritenuto colpevole, in concorso con altro soggetto, dei reati a lui ascritti sub B) e C) del capo di imputazione, essendo stato rilevato, quanto al reato di cui al capo A) il mancato superamento della soglia di punibilità; che la Corte di appello ha rilevato la intervenuta prescrizione del reato di cui alla lettera B) ed ha, pertanto, rideterminato la pena a carico di Marchiella in anni 1 di reclusione; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a cinque motivi di impugnazione con cui, a vario titolo, eccepiva il vizio di motivazione in ordine alla statuizione di reità del ricorrente; che con memoria del 20 aprile 2021 la difesa del prevenuto ha articolato un ulteriore motivo di ricorso in merito al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena..

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33055/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIELLA ANDREA nato a LATINA il 04/03/1979 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 23 novembre 2020 la Corte di appello di Roma ha solo parzialmente confermato la precedente decisione del 18 aprile 2018 con cui il Tribunale di Latina aveva condannato, per quanto ora interessa, Marchiella Andrea, concesse in suo favore le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione perché ritenuto colpevole, in concorso con altro soggetto, dei reati a lui ascritti sub B) e C) del capo di imputazione, essendo stato rilevato, quanto al reato di cui al capo A) il mancato superamento della soglia di punibilità; che la Corte di appello ha rilevato la intervenuta prescrizione del reato di cui alla lettera B) ed ha, pertanto, rideterminato la pena a carico di Marchiella in anni 1 di reclusione; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a cinque motivi di impugnazione con cui, a vario titolo, eccepiva il vizio di motivazione in ordine alla statuizione di reità del ricorrente; che con memoria del 20 aprile 2021 la difesa del prevenuto ha articolato un ulteriore motivo di ricorso in merito al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena..

Parole chiave

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pene condizionali sanzioni penali recidiva nell'infrazione sospensione di pena remissione della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIELLA ANDREA nato a LATINA il 04/03/1979 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 23 novembre 2020 la Corte di appello di Roma ha solo parzialmente confermato la precedente decisione del 18 aprile 2018 con cui il Tribunale di Latina aveva condannato, per quanto ora interessa, Marchiella Andrea, concesse in suo favore le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione perché ritenuto colpevole, in concorso con altro soggetto, dei reati a lui ascritti sub B) e C) del capo di imputazione, essendo stato rilevato, quanto al reato di cui al capo A) il mancato superamento della soglia di punibilità; che la Corte di appello ha rilevato la intervenuta prescrizione del reato di cui alla lettera B) ed ha, pertanto, rideterminato la pena a carico di Marchiella in anni 1 di reclusione; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a cinque motivi di impugnazione con cui, a vario titolo, eccepiva il vizio di motivazione in ordine alla statuizione di reità del ricorrente; che con memoria del 20 aprile 2021 la difesa del prevenuto ha articolato un ulteriore motivo di ricorso in merito al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena..

Considerato che il ricorso è inammissibile; che con i motivi di impugnazione il ricorrente non si confronta specificamente con le ragioni poste alla base della motivazione della sentenza impugnata, sollecitando valutazioni di fatto che sono precluse a questa Corte di legittimità; che, in particolare, per quanto attiene alla responsabilità del Marchiella, la Corte di Roma ha evidenziato che l'occultamente e la distruzione delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione non è condotta che si è esaurita durante la fase di ordinaria attività della compagine societaria della quale il prevenuto è stato commissario liquidatore, ma è proseguita anche in relazione alla fase di liquidazione, per la quale deve, evidentemente, rispondere il Marchiella data la qualifica dal medesimo rivestita; che, per ciò che concerne il diniego della sospensione condizionale della pena, la Corte ha puntualmente e plausibilmente motivato le ragioni per le quali lo stesso non era suscettibile di essere riconosciuto; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021 Il Consigliere