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Ordinanza — n. 33051/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33051/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33051/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBRIA ROCCO nato a MILAZZO il 24/08/1957 avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 17 settembre 2020 il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato Cambria Rocco, in qualità di legale rappresentante p.t. della "Ca.Me.S.S." S.R.L. al pagamento di C 2.600,00 a titolo di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la decisione impugnata nella parte in cui il prevenuto è stato considerato penalmente responsabile per il solo fatto di essere il legale rappresentante della società ove era stata riscontrata l'irregolarità sanitaria senza considerare l'impossibilità in capo al Cambria di poter controllare tutto quanto attiene ai numerosissimi punti vendita della propria società ed omettendo di prendere in considerazione eventuali profili di responsabilità in capo al soggetto investito delle mansioni direttive dello specifico punto vendita; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione lamentando la mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen. stante la tenuità del fatto contestato.

Regesto Legislator

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art 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33051/2021 — snpen · Corte di Cassazione: della "Ca.Me.S.S." S.R.L. al pagamento di C 2.600,00 a titolo di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la decisione impugnata nella parte in cui il prevenuto è stato considerato penalmente responsabile per il solo fatto di essere il legale rappresentante della società ove era stata riscontrata l'irregolarità sanitaria senza considerare l'impossibilità in capo al Cambria di poter controllare tutto quanto attiene ai numerosissimi punti vendita della propria società ed omettendo di prendere in considerazione eventuali profili di responsabilità in capo al soggetto investito delle mansioni direttive dello specifico punto vendita; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione lamentando la mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen. stante la tenuità del fatto contestato.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBRIA ROCCO nato a MILAZZO il 24/08/1957 avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 17 settembre 2020 il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato Cambria Rocco, in qualità di legale rappresentante p.t. della "Ca.Me.S.S." S.R.L. al pagamento di C 2.600,00 a titolo di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la decisione impugnata nella parte in cui il prevenuto è stato considerato penalmente responsabile per il solo fatto di essere il legale rappresentante della società ove era stata riscontrata l'irregolarità sanitaria senza considerare l'impossibilità in capo al Cambria di poter controllare tutto quanto attiene ai numerosissimi punti vendita della propria società ed omettendo di prendere in considerazione eventuali profili di responsabilità in capo al soggetto investito delle mansioni direttive dello specifico punto vendita; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione lamentando la mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen. stante la tenuità del fatto contestato.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto relativo a mere doglianze di fatto già dedotte innanzi al Giudice di primo grado e volte fornire una lettura alternativa dei fatti di causa pertanto escluse dal sindacato di questa Corte di legittimità; che anche il secondo motivo è inammissibile in quanto non risulta che la richiesta di applicazione del citato art. 131 bis cod. pen. sia stata avanzata in sede di giudizio di prime cure e che pertanto la sua mancata applicazione non può formare oggetto di gravame; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ,e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa dplic ammende. D T IN CAN.J:I.LLERIA` Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021 il Presidente I 07 S T 2021 Il Consigli re es e s