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Ordinanza — n. 33050/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33050/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33050/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QUETTI LUCIANO nato a LOVERE il 15/07/1982 QUETTI DOMENICO nato a ARTOGNE il 28/08/1951 avverso la sentenza del 24/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 24 luglio 2019 la Corte d'appello di Brescia riformava parzialmente, convertendo la pena detentiva in pena pecuniaria pari ad C 40.000,00 ciascuno, la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Brescia, il 6 maggio 2016, aveva condannato Quettì Luciano e Quettí Domenico alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ciascuno, avendoli ritenuti colpevoli del reato ascritto; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso congiuntamente gli imputati affidandoli ad i 5 motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepivano l'erronea applicazione della legge censurando la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale non aveva ritenuto di disapplicare la decisione dell'autorità con cui era stata negata ai prevenuti la licenza per esercitare l'attività di trasmissione di dati inerenti a proposte negoziali di giocate, asseritamente assunta in carenza dei necessari presupposti; che con il secondo motivo deducevano il vizio di motivazione censurando la decisione impugnata in quanto non avrebbe distinto sufficientemente le rispettive posizione dei Quetti Domenico e del Quetti Luciano; che con il terzo motivo eccepivano il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato; che con il quarto motivo deducevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della sanzione penale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha preso nella debita considerazione la circostanza che il diniego opposto dalla P.A. all'istanza proposta dal Quetti Domenico ai sensi dell'art. 88 TULPS avrebbe dovuto essere annullata in considerazione della giurisprudenza formatasi in ambito comunitario; che con il quinto motivo eccepivano la violazione della legge contestando la decisione impugnata nella parte in cui non ha ribadito la concessione della sospensione condizionale della pena limitandosi a confermare nel resto la sentenza di prime cure; che in data 19 aprile 2021 la difesa dei ricorrenti ha fatto pervenire una memoria difensiva volta a corroborare la fondatezza del ricorso e che il successivo 21 aprile 2021 ha fatto pervenire ulteriore atto contenente motivi di ricorso aventi ad oggetto la avvenuta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di Brescia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33050/2021 — snpen · Corte di Cassazione: all'istanza proposta dal Quetti Domenico ai sensi dell'art. 88 TULPS avrebbe dovuto essere annullata in considerazione della giurisprudenza formatasi in ambito comunitario; che con il quinto motivo eccepivano la violazione della legge contestando la decisione impugnata nella parte in cui non ha ribadito la concessione della sospensione condizionale della pena limitandosi a confermare nel resto la sentenza di prime cure; che in data 19 aprile 2021 la difesa dei ricorrenti ha fatto pervenire una memoria difensiva volta a corroborare la fondatezza del ricorso e che il successivo 21 aprile 2021 ha fatto pervenire ulteriore atto contenente motivi di ricorso aventi ad oggetto la avvenuta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di Brescia.

Parole chiave

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trasmissione di dati sanzioni pecuniarie permesso di promuovere un procedimento penale sanzione amministrativa misura disciplinare perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QUETTI LUCIANO nato a LOVERE il 15/07/1982 QUETTI DOMENICO nato a ARTOGNE il 28/08/1951 avverso la sentenza del 24/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 24 luglio 2019 la Corte d'appello di Brescia riformava parzialmente, convertendo la pena detentiva in pena pecuniaria pari ad C 40.000,00 ciascuno, la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Brescia, il 6 maggio 2016, aveva condannato Quettì Luciano e Quettí Domenico alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ciascuno, avendoli ritenuti colpevoli del reato ascritto; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso congiuntamente gli imputati affidandoli ad i 5 motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepivano l'erronea applicazione della legge censurando la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale non aveva ritenuto di disapplicare la decisione dell'autorità con cui era stata negata ai prevenuti la licenza per esercitare l'attività di trasmissione di dati inerenti a proposte negoziali di giocate, asseritamente assunta in carenza dei necessari presupposti; che con il secondo motivo deducevano il vizio di motivazione censurando la decisione impugnata in quanto non avrebbe distinto sufficientemente le rispettive posizione dei Quetti Domenico e del Quetti Luciano; che con il terzo motivo eccepivano il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato; che con il quarto motivo deducevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della sanzione penale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha preso nella debita considerazione la circostanza che il diniego opposto dalla P.A. all'istanza proposta dal Quetti Domenico ai sensi dell'art. 88 TULPS avrebbe dovuto essere annullata in considerazione della giurisprudenza formatasi in ambito comunitario; che con il quinto motivo eccepivano la violazione della legge contestando la decisione impugnata nella parte in cui non ha ribadito la concessione della sospensione condizionale della pena limitandosi a confermare nel resto la sentenza di prime cure; che in data 19 aprile 2021 la difesa dei ricorrenti ha fatto pervenire una memoria difensiva volta a corroborare la fondatezza del ricorso e che il successivo 21 aprile 2021 ha fatto pervenire ulteriore atto contenente motivi di ricorso aventi ad oggetto la avvenuta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di Brescia.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo ed il quarto motivo, i quali possono essere trattati congiuntamente riferendosi, seppur a diverso titolo, alla mancata disapplicazione del citato provvedimento di diniego allo svolgimento dell'attività di trasmissione di dati inerenti a proposte negoziali di giocate, risultano manifestamente infondati; che essendo pacifico il fatto che il diniego allo svolgimento dell'attività di trasmissione di proposte di giocate dipendeva esclusivamente dalla carenza dei requisiti soggettivi richiesti in capo agli imputati le argomentazioni svolte dai prevenuti risultano infondate; ugualmente risulta manifestamente infondato il terzo motivo in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sulla base del dato incontrovertibile che gli imputati hanno continuato a svolgere la propria attività ben sapendo di non essere in possesso della necessaria licenza; che il secondo si risolve in genericissime mere doglianze formali non sorrette dalla necessaria critica al provvedimento impugnato; che, per quanto concerne l'ultimo motivo, l'avvenuta conferma della sentenza impugnata per tutto quanto non attiene alla avvenuta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria rende manifesta l'avvenuta conferma anche della sospensione condizionale della pena così come irrogata dalla Corte d'appello; che i ricorsi deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il