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Ordinanza — n. 33048/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33048/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33048/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU ISMAIL nato il 05/01/1965 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 giugno 2020 la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Mantova, il 27 febbraio 2019 aveva condannato Marku Ismail, in qualità di legale rappresentante della "VIADANA FACCHINI" soc. coop. alla pena di mesi 8 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo censurava il provvedimento impugnato lamentando la mancata assoluzione dell'imputato sulla base dell'esimente della causa di forza maggiore; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione contestando la decisione nella parte in cui non avrebbe tenuto nella giusta considerazione lo stato di decozione della VIADANA FACCHINI per come resa evidente dalla stampa e dalle dichiarazione del teste Zanazzi; che con il terzo motivo che eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.; che con il quarto motivo deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento all'applicazione della legge IVA contestando la natura di c.d. tributo armonizzato dell'imposta sul valore aggiunto.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33048/2021 — snpen · Corte di Cassazione: coop. alla pena di mesi 8 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo censurava il provvedimento impugnato lamentando la mancata assoluzione dell'imputato sulla base dell'esimente della causa di forza maggiore; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione contestando la decisione nella parte in cui non avrebbe tenuto nella giusta considerazione lo stato di decozione della VIADANA FACCHINI per come resa evidente dalla stampa e dalle dichiarazione del teste Zanazzi; che con il terzo motivo che eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.; che con il quarto motivo deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento all'applicazione della legge IVA contestando la natura di c.d. tributo armonizzato dell'imposta sul valore aggiunto.

Parole chiave

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ristrettezza finanziaria irregolarità finanziarie crisi finanziaria reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti mancata attuazione degli accordi illeciti fatture impagate

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU ISMAIL nato il 05/01/1965 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 giugno 2020 la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Mantova, il 27 febbraio 2019 aveva condannato Marku Ismail, in qualità di legale rappresentante della "VIADANA FACCHINI" soc. coop. alla pena di mesi 8 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo censurava il provvedimento impugnato lamentando la mancata assoluzione dell'imputato sulla base dell'esimente della causa di forza maggiore; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione contestando la decisione nella parte in cui non avrebbe tenuto nella giusta considerazione lo stato di decozione della VIADANA FACCHINI per come resa evidente dalla stampa e dalle dichiarazione del teste Zanazzi; che con il terzo motivo che eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.; che con il quarto motivo deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento all'applicazione della legge IVA contestando la natura di c.d. tributo armonizzato dell'imposta sul valore aggiunto.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo ed il secondo motivo risultano manifestamente infondati atteso che la Corte territoriale, che pure ha preso in considerazione la situazione di crisi della VIADANA FACCHINI, ha adeguatamente motivato circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sull'osservazione che il Marku, pur avendo riscosso i crediti derivanti dall'imposta sul valore aggiunto, ha omesso di soddisfare l'Erario destinando altrimenti detti crediti; che il terzo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che anche il quarto motivo risulta inammissibile in quanto, non concretizzando alcuna specifica censura relativamente alla sentenza impugnata, con esso il prevenuto si limita a criticare l'istituto dell'IVA per come regolamentato dallo Stato italiano; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C