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Ordinanza — n. 33045/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33045/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33045/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANI EUGENIO nato a VISANO il 11/05/1932 avverso la sentenza del 18/12/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 gennaio 2018 la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Brescia, il giorno 5 ottobre 2016, aveva condannato Stefani Eugenio alla pena di mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed € 400,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo deduceva il vizio di motivazione contestando la decisione impugnata con riferimento alla valutazione delle prove a discarico fornite dal prevenuto; che con il secondo motivo eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato contestato allo Stefani;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33045/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANI EUGENIO nato a VISANO il 11/05/1932 avverso la sentenza del 18/12/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 gennaio 2018 la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Brescia, il giorno 5 ottobre 2016, aveva condannato Stefani Eugenio alla pena di mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed € 400,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo deduceva il vizio di motivazione contestando la decisione impugnata con riferimento alla valutazione delle prove a discarico fornite dal prevenuto; che con il secondo motivo eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato contestato allo Stefani;

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale recidiva nell'infrazione responsabilità penale sentenza penale sospensione di pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANI EUGENIO nato a VISANO il 11/05/1932 avverso la sentenza del 18/12/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 gennaio 2018 la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Brescia, il giorno 5 ottobre 2016, aveva condannato Stefani Eugenio alla pena di mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed € 400,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo deduceva il vizio di motivazione contestando la decisione impugnata con riferimento alla valutazione delle prove a discarico fornite dal prevenuto; che con il secondo motivo eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato contestato allo Stefani;

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che con esso il prevenuto si è limitato a criticare la sentenza impugnata senza tuttavia articolare alcuna specifica censura avverso di essa; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la sentenza d'appello è intervenuta il 18 dicembre 2017 relativamente a condotte contestate risalenti al periodo compreso tra il mese di maggio ed il mese di novembre dell'anno 2012 per le quali il codice penale prevede un termine prescrizionale minimo di anni 5 e che pertanto alla data di adozione della sentenza impugnata, si ripete il 18 dicembre 2017, considerato il differimento del termine prescrizionale a cagione dei fattori interruttivi di esso, nessuno fra i reati contestati poteva considerarsi estinto per prescrizione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. TA IN Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021 Il Consi bere 4stensore il Presidente IL FUI O N Z1ON Z SE GR T TD211L-VzIatinq7 j Giovanni Ial