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Ordinanza — n. 33044/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to exhaust appellate remedies and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33044/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for tax fraud based on the existence of both objective and subjective elements of the crime. The court ruled that the first ground was unfounded because the appellate court had already clarified the objective element, while the second ground was inadmissible as it had not been examined by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised were not examined by the appellate court or if the appellant failed to act with due diligence in presenting the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal exhaustion of remedies tax fraud conviction procedural diligence appellate review omissione della contabilità occultamento di beni tentata sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIULLO JEAN nato a GAP HAUTES ALPES( FRANCIA) il 21/07/1971 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 18 dicembre 2020 la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza con cui il Tribunale di Vallo della Lucania, il giorno 26 febbraio 2019, aveva condannato Ciullo Jean alla pena di mesi 8 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge in particolare contestando la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo richiesto dal reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge in particolare contestando la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto dal reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000;

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello di Salerno, chiamata a rispondere al medesimo quesito in sede di gravame, ha chiarito con lineare chiarezza di aver ritenuto giustamente sussistente l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, in quanto all'esito dell'ispezione in una ditta terza da parte della Guardia di Finanza erano stati rinvenute fatture emesse dal prevenuto e che pertanto la documentazione fiscale era stata precedentemente prodotta dal Ciullo; che il secondo motivo risulta inammissibile in quanto non essendo stato sottoposto al vaglio della Corte d'appello non può più essere sollevato in questa sede di legittimità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021 IN CAN C::"1" k_ i Il Consiglie es ensore , t..‘ c) il Presidente ,0 7 5 221