Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33043/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33043/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33043/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILINGERI DAMIANO nato a TRAPANI il 04/09/1969 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza d4.0 dicembre 2019 la Corte di cassazione, su ricorso del P.G., annullava la sentenza con cui il Tribunale di Trapani, il 2 luglio 2018, aveva condannato Filingeri Damiano alla pena di C 4.000,00 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto, rinviando alla Corte d'appello di Palermo per l'esame limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto in quanto il Giudice di prime cure aveva omesso di irrogare la pena dell'arresto congiuntamente all'ammenda; che in sede di rinvio la Corte d'appello siciliana, ferme le statuizioni del Tribunale di Trapani in ordine alla pena pecuniaria, condannava, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, il Filingeri alla pena di mesi 6 di arresto oltre il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in appello e cassazione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il l'erronea applicazione della legge dolendosi della circostanza che la Corte territoriale non avesse concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena alla luce della propria' incensuratezza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33043/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILINGERI DAMIANO nato a TRAPANI il 04/09/1969 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza d4.0 dicembre 2019 la Corte di cassazione, su ricorso del P.G., annullava la sentenza con cui il Tribunale di Trapani, il 2 luglio 2018, aveva condannato Filingeri Damiano alla pena di C 4.000,00 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto, rinviando alla Corte d'appello di Palermo per l'esame limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto in quanto il Giudice di prime cure aveva omesso di irrogare la pena dell'arresto congiuntamente all'ammenda; che in sede di rinvio la Corte d'appello siciliana, ferme le statuizioni del Tribunale di Trapani in ordine alla pena pecuniaria, condannava, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, il Filingeri alla pena di mesi 6 di arresto oltre il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in appello e cassazione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il l'erronea applicazione della legge dolendosi della circostanza che la Corte territoriale non avesse concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena alla luce della propria' incensuratezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
pene condizionali revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena revisione della sentenza penale risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte, abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILINGERI DAMIANO nato a TRAPANI il 04/09/1969 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza d4.0 dicembre 2019 la Corte di cassazione, su ricorso del P.G., annullava la sentenza con cui il Tribunale di Trapani, il 2 luglio 2018, aveva condannato Filingeri Damiano alla pena di C 4.000,00 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto, rinviando alla Corte d'appello di Palermo per l'esame limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto in quanto il Giudice di prime cure aveva omesso di irrogare la pena dell'arresto congiuntamente all'ammenda; che in sede di rinvio la Corte d'appello siciliana, ferme le statuizioni del Tribunale di Trapani in ordine alla pena pecuniaria, condannava, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, il Filingeri alla pena di mesi 6 di arresto oltre il pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in appello e cassazione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il l'erronea applicazione della legge dolendosi della circostanza che la Corte territoriale non avesse concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena alla luce della propria' incensuratezza.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di impugnazione in esso contenuto si risolve in una critica a poteri officiosi dei Giudici del merito; che la mancata concessione del beneficio della sospensione della pena operata dal Giudice di prime cure non era stata precedentemente impugnata e risulta pertanto inammissibile la relativa censura in questa sede di legittimità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte, abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggi