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Ordinanza — n. 33042/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded argument on sentencing congruity timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33042/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of challenge was manifestly unfounded and merely reproduced arguments already rejected on appeal. The appellant argued that the sentencing congruity review should have been performed on the final sentence rather than the base sentence, claiming an error in legal application. The court ruled that the statutory framework for reduced sentences in abbreviated proceedings allows the congruity check to be conducted on either the base or the reduced sentence, rendering the appellant's specific complaint without merit.

Regesto Legislator

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Art. 595, 600, 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the ground of challenge is manifestly unfounded, as it merely reproduces rejected censure or contradicts established case law regarding the timing of sentencing congruity reviews in abbreviated proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing congruity abbreviated proceedings reduced sentence procedural costs Cassa delle ammende sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO DOMENICO nato a NAPOLI il 31/10/1974 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 20 novembre 2020 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il 3 giugno 2019, aveva condannato Cuomo Domenico alla pena di anni 1 di reclusione ed C 8.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge dolendosi che il giudizio di congruità della pena fosse stato operato non già sulla pena emersa in esito al dibattimento ma su quella base.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato risultando meramente riproduttivo di censure già disattese in sede d'appello con congrua motivazione nonché proponendo un'argomentazione contraria ai consolidati orientamenti formatisi in seno a questa Corte di legittimità; che la Corte d'appello di Milano ha adeguatamente motivato circa la dosimetria della pena inflitta argomentando il discostamento operato dalla pena base sulla scorta dell'intensità del dolo riscontrabile nella condotta contestata all'imputato; in merito al motivo di impugnazione in oggetto si osserva che proprio l'automatismo che governa l'abbattimento della pena in misura di un terzo in caso di giudizio abbreviato permette di operare il giudizio di congruità della pena indistintamente sulla pena base o su quella risultante dalla citata scelta del rito; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021 fr.; • r A I N