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Ordinanza — n. 33041/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33041/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33041/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULVIRENTI CARMELO nato a CATANIA il 16/07/1976 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 29 ottobre 2020 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il 20 novembre 2019, aveva condannato Pulvirenti Carmelo alla pena di anni 1 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge rilevando la mancanza di relazione tra imputazione e sentenza in particolare osservando che non sarebbe comprensibile intendere per quale dei reati di cui all'imputazione sia stato condannato il prevenuto; che con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di riduzione della pena;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33041/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULVIRENTI CARMELO nato a CATANIA il 16/07/1976 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 29 ottobre 2020 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il 20 novembre 2019, aveva condannato Pulvirenti Carmelo alla pena di anni 1 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge rilevando la mancanza di relazione tra imputazione e sentenza in particolare osservando che non sarebbe comprensibile intendere per quale dei reati di cui all'imputazione sia stato condannato il prevenuto; che con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di riduzione della pena;

Parole chiave

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revisione della sentenza penale sanzioni penali controllo della commisurazione della pena recidiva nell'infrazione pena privativa della libertà pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULVIRENTI CARMELO nato a CATANIA il 16/07/1976 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 29 ottobre 2020 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il 20 novembre 2019, aveva condannato Pulvirenti Carmelo alla pena di anni 1 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge rilevando la mancanza di relazione tra imputazione e sentenza in particolare osservando che non sarebbe comprensibile intendere per quale dei reati di cui all'imputazione sia stato condannato il prevenuto; che con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di riduzione della pena;

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto lo stesso non aveva formato oggetto di gravame e risulta pertanto escluso dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, pur non rispondendo direttamente alla generica richiesta di diminuzione della pena inflitta in primo grado, ha escluso la sussistenza di elementi valutabili positivamente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche rilevando quegli elementi, quali la sussistenza di numerosi precedenti in capo al prevenuto e la mancanza di resipiscenza, utili anche per negare una diminuzione della pena; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3:000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021 .DEPOSITAT