Ordinanza — n. 33040/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI UBERTO DANIELE nato il 26/01/1959 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 2 novembre 2020 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Varese, il giorno 4 febbraio 2019, aveva condannato Silvestri Uberto Daniele alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre pene accessorie, avendolo ritenuto colpevole del reato di omessa dichiarazione fiscale per le annualità 2010 e 2011; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico articolato motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem che sarebbe derivata dalla circostanza che il prevenuto era 'stato condannato per le medesime condotte sia in sede penale che in sede amministrativa e tributaria;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33040/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI UBERTO DANIELE nato il 26/01/1959 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 2 novembre 2020 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Varese, il giorno 4 febbraio 2019, aveva condannato Silvestri Uberto Daniele alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre pene accessorie, avendolo ritenuto colpevole del reato di omessa dichiarazione fiscale per le annualità 2010 e 2011; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico articolato motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem che sarebbe derivata dalla circostanza che il prevenuto era 'stato condannato per le medesime condotte sia in sede penale che in sede amministrativa e tributaria;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI UBERTO DANIELE nato il 26/01/1959 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 2 novembre 2020 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Varese, il giorno 4 febbraio 2019, aveva condannato Silvestri Uberto Daniele alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre pene accessorie, avendolo ritenuto colpevole del reato di omessa dichiarazione fiscale per le annualità 2010 e 2011; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico articolato motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem che sarebbe derivata dalla circostanza che il prevenuto era 'stato condannato per le medesime condotte sia in sede penale che in sede amministrativa e tributaria;
Considerato che il ricorso è inammissibile atteso che il motivo di impugnazione in esso contenuto è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguata motivazione in sede di gravame, tra l'altro in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che la Corte meneghina, mostrando di fare buon uso degli orientamenti ermeneutici consolidatisi in seno a questa Corte di legittimità, secondo cui è possibile irrogare, laddove il fatto ridondi come illecito rispetto ad ambedue i sistemi indicati, sia la sanzione amministrativa definitiva che la sanzione penale, ha correttamente motivato circa la penale responsabilità del prevenuto confermando la sentenza impugnata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2021 Il Consigliere estensore