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Ordinanza — n. 33035/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33035/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33035/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULLARA CALOGERO nato a AGRIGENTO il 12/01/1979 avverso la sentenza del 02/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA Eato avviso alle partd udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 3518_2021 ORDINANZA

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33035/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio, letto il ricorso proposto da Pullara Calogero avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 319 cp ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili prove acquisite illegalmente accertamento insufficiente dei fatti responsabilità per i danni ambientali pericolo di collusione con testimoni motivi probatori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULLARA CALOGERO nato a AGRIGENTO il 12/01/1979 avverso la sentenza del 02/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA Eato avviso alle partd udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G. 3518_2021 ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Pullara Calogero avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 319 cp ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7/4/2021 Il Consigliere e il Presidente estensore r A iA t IL FU