Ordinanza — n. 33031/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEZZONI FAUSTO nato a COSENZA il 14/02/1980 avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di COSENZA Gto avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G.-Z8TO 2021 ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da VEZZONI FAUSTO avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 337 cp ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33031/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cp ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEZZONI FAUSTO nato a COSENZA il 14/02/1980 avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di COSENZA Gto avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; R.G.-Z8TO 2021 ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da VEZZONI FAUSTO avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena per il reato di cui all'art. 337 cp ; osserva: il ricorso deduce vizi della motivazione in riferimento alle valutazioni sulla responsabilità e sulla congruità della pena; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7/4/2021 Il Consiglitytensore il Presidente estensore ilD EPOSiTATA IN CANCELLERIA i 07 i SET 2021 IL FU