Ordinanza — n. 33030/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCADANTE CRISTINA nato a RHO il 09/07/1987 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2816_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Mercadante Cristina a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti in fatti riproposti dal ricorso (sospensione condizionale della pena, diniego delle attenuanti e determinazioni sulla pena) gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33030/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCADANTE CRISTINA nato a RHO il 09/07/1987 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2816_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Mercadante Cristina a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti in fatti riproposti dal ricorso (sospensione condizionale della pena, diniego delle attenuanti e determinazioni sulla pena) gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 april 2i 1 Il Consigliere ore il Presidente iDEPosí TA T IN CANCELLE:R1A 07 SET