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Ordinanza — n. 33026/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33026/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33026/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKWAYA BOBBY nato il 23/09/1991 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2741_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Makwaya Bobby a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale in tema di recidiva e diniego delle attenuanti generiche, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33026/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico accertamento medico incompleto motivi medici perizia medica superata mezzi di prova medici valutazione dell'idoneità medica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKWAYA BOBBY nato il 23/09/1991 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2741_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Makwaya Bobby a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale in tema di recidiva e diniego delle attenuanti generiche, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 aprile 2021 Il Consigli esJ4nsore il Presidente ,DEPOSITATA IN CANCELL,el-RIA il 07 SET W21 Tí