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Ordinanza — n. 33024/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33024/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33024/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEROUANE EL MOSTAFA nato il 23/05/1988 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2723_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Guerouane El Mostafa a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale, prospettano censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Si richiede, difatti, con argomentazioni peraltro generiche, di riconsiderare la vicenda ai fini della applicazione dell'articolo 393 bis cod. pen., della qualificazione dei fatti contestati quale lesioni, pacificamente procedibili di ufficio, della valutazione di recidiva e pena. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Regesto Legislator

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articolo 393 bis cod. pen; Ordinanza — n. 33024/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si richiede, difatti, con argomentazioni peraltro generiche, di riconsiderare la vicenda ai fini della applicazione dell'articolo 393 bis cod. pen., della qualificazione dei fatti contestati quale lesioni, pacificamente procedibili di ufficio, della valutazione di recidiva e pena. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione circostanze attenuanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di rigore motivazione del mutamento giurisprudenza verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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articolo 393 bis cod. pen
Si richiede, difatti, con argomentazioni peraltro generiche, di riconsiderare la vicenda ai fini della applicazione dell'articolo 393 bis cod. pen., della qualificazione dei fatti contestati quale lesioni, pacificamente procedibili di ufficio, della valutazione di recidiva e pena.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEROUANE EL MOSTAFA nato il 23/05/1988 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2723_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Guerouane El Mostafa a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale, prospettano censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Si richiede, difatti, con argomentazioni peraltro generiche, di riconsiderare la vicenda ai fini della applicazione dell'articolo 393 bis cod. pen., della qualificazione dei fatti contestati quale lesioni, pacificamente procedibili di ufficio, della valutazione di recidiva e pena. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procesrali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 aprile 2021 Il Consiglier tensore il Presidente 07 SEI 2021 IL FUNZTO