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Ordinanza — n. 33022/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33022/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33022/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAGAGLIO FEDERICO nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 29/07/1975 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2677_2021 RG ORDINANZA

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 33022/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAGAGLIO FEDERICO nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 29/07/1975 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2677_2021 RG ORDINANZA

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAGAGLIO FEDERICO nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 29/07/1975 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2677_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Bragaglio Federico a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti in fatto riproposti dal ricorso, quanto alla determinazione della pena e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 54e11a somma di 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 apri 02'1 Il Consigliere spre il Presidente DEPOSITATA N CANCELLERIA i 07 SET 2021 IL