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Ordinanza — n. 33021/2021 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for generic grievances lacking specific argumentative confrontation with the lower court's reasoning under Article 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33021/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Boris Kulumina's appeal inadmissible due to the failure to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision. The appellant's submissions were deemed too generic and did not meaningfully confront the reasoning used in the Milan Court of Appeal's conviction for escape. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; The appeal must contain specific, argumentative criticism of the contested decision; generic complaints or grievances that do not confront the reasoning of the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances Article 581 c.p.p. argumentative criticism procedural costs escape conviction Court of Cassazione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009
581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent.
Sez. 6, sent. 22445 dell'8-28.5.2009
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KULUMINA BORIS nato il 23/09/1969 avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2667_2021 RG ORDINANZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, letto il ricorso proposto da Kulumina Boris a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato dì evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell'11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell'8 - 28.52009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il7 aprile 2021 Il C