Ordinanza — n. 33020/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO DARIO nato in ALBANIA il 18/08/1981 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2663_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ferro Dario a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso sì deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo e al secondo motivo a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, a fronte di una adeguata risposta la corte d'appello, non è consentita una nuova valutazione di merito in questa sede in ordine al fine della applicazione della case non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 33020/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al terzo motivo, a fronte di una adeguata risposta la corte d'appello, non è consentita una nuova valutazione di merito in questa sede in ordine al fine della applicazione della case non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO DARIO nato in ALBANIA il 18/08/1981 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2663_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Ferro Dario a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso sì deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, quanto al primo e al secondo motivo a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, a fronte di una adeguata risposta la corte d'appello, non è consentita una nuova valutazione di merito in questa sede in ordine al fine della applicazione della case non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p ocessuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 7 aprile 2021 Il Co re estensore il Presidente DEPOSITATA 1 IN CANCEILLE