Ordinanza — n. 33019/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONSIG EMMA GIANNA nato a BOLLATE il 04/11/1975 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2654_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Tonsig Emma Gìanna a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure dì fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Peraltro, gli argomenti riferiti al mancato risveglio che avrebbe impedito il controllo sono, prima facie, del tutto infondati. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33019/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, gli argomenti riferiti al mancato risveglio che avrebbe impedito il controllo sono, prima facie, del tutto infondati. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONSIG EMMA GIANNA nato a BOLLATE il 04/11/1975 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2654_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Tonsig Emma Gìanna a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure dì fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Peraltro, gli argomenti riferiti al mancato risveglio che avrebbe impedito il controllo sono, prima facie, del tutto infondati. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procOsuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7 aprile 2021 Il Consi re estensore il Presidente !DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 07 SET 2