Ordinanza — n. 33018/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIELLO FILIPPO nato a CASSANO DELLE MURGE il 15/04/1971 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2635_2021 RG ORDINANZA Il Collegio, letto il ricorso proposto da Masiello Filippo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso sì deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33018/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIELLO FILIPPO nato a CASSANO DELLE MURGE il 15/04/1971 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 2635_2021 RG ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letto il ricorso proposto da Masiello Filippo a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di evasione; rilevato che con tale ricorso sì deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procAsuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 7/aprile 2021 Il ConsiÌ.re estensore il Presidente í e 7 'SEI- Sa R.